29 marzo 2010

IMPRESA COOPTATA

DOMANDA
Qualora in una gara di lavori pubblici, la Ditta A possegga tutti i requisiti indicati ai fini della partecipazione all'appalto, può associare altra impresa (B) qualificata anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c. 4 del DPR 554/1999. L'impresa “cooptata” (B), oltre a poter eseguire lavori fino al 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto, può eseguire tutte le opere previste nell'appalto, per le quali abbia la relativa qualificazione e fino all'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute?
Qual è la differenza tra le 2 ipotesi di A.T.I. e quali sono le forme per la costituzione dell'A.T.I. nei casi sottospecificati: - Impresa A con Impresa cooptata B che esegue solo i lavori fino al 20% dell'importo totale dell'appalto - Impresa A con Impresa cooptata B che esegue - oltre ai lavori fino al 20% del valore dell'appalto - anche le altre opere previste nell'appalto per l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute.
Infine, quanto previsto dall'art. 95, c. 4, DPR 554/99 può essere applicato, per interpretazione analogica, anche ad una gara di servizi pubblici anche se nel bando non è specificato alcunché? E’ possibile l’applicazione di tale partecipazione, se prevista nel bando?


RISPOSTA

L’art. 95, c. 4, del D.P.R. 554/1999 consente alle imprese singole, o già associate, in possesso dei requisiti indicati nel bando, di associare a sé una o più imprese – ancorché prive dei suddetti requisiti - subordinando l’esercizio di tale facoltà al rispetto di precise condizioni.
In primo luogo, le imprese cooptate devono essere qualificate, anche se per categorie ed importi diversi da quelli prescritti dal bando di gara; i lavori eseguiti dalla cooptata non devono superare il 20% dell’importo dei lavori posto a base di gara; infine, l’importo globale posseduto da ciascuna cooptata deve essere almeno pari all’importo totale dei lavori affidati.
Dalla formulazione della citata disposizione si evince dunque, anche ai fini della forma di costituzione del raggruppamento, che quando il concorrente, singolo od associato, già qualificato, intende ricorrere all’istituto della cooptazione, non può operare una commistione con le figure dell’ATI orizzontale o verticale (o ancora mista), sicché nella fattispecie in esame, la cooptata non potrebbe comunque eseguire lavori in misura superiore al 20%.
In relazione all’applicabilità in via analogica dell’istituto della cooptazione agli appalti di servizi, si sottolinea che, secondo la direttiva 2004/18, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, non può ad essi essere imposta una determinata veste giuridica. Ciò ha indotto il Consiglio di Stato ad affermare (sent. 2010/06) che la possibilità per l’impresa concorrente di ricorrere alla cooptazione, sebbene prevista per i soli lavori, è espressione di un principio di derivazione comunitaria, applicabile a tutti i pubblici appalti. Va da sè che trattandosi di un diritto dell’impresa, non pare necessaria l’espressa previsione nel bando di tale facoltà.