28 aprile 2010

DIVIETO DI SUBAPPALTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Ai sensi dell’art. 91, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l’affidatario non può avvalersi del subappalto per la redazione delle relazioni geologiche. Come sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005, n. 1075), “il legislatore, nell’escludere le relazioni geologiche dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo un’esigenza di tutela dell’amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)”.
Pertanto, ove il geologo, la cui presenza è necessaria a norma del bando, non faccia parte della compagine sociale, è evidente che la redazione della relazione geologica verrebbe di fatto affidata ad un terzo, in violazione della richiamata norma che vieta per tale attività il subappalto.
Del resto, nelle norme integrative del bando, viene espressamente specificato che “nel caso in cui il gruppo di lavoro sia formato da persone fisiche disgiunte tra di loro e che non appartengano alla medesima persona giuridica (es. non appartenenti allo stesso studio professionale o alla stessa società di professionisti, o stessa società di ingegneria, o stesso consorzio stabile) sarà necessario costituire un raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici”.
Alla luce di ciò, il rilievo dell’interessato secondo il quale il geologo sarebbe stato comunque “indicato” nello spazio appositamente previsto non appare sufficiente a dar conto delle modalità partecipative di cui lo stesso intende avvalersi per non incorrere nel divieto di cui all’art. 91, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.
Nella citata decisione n. 1075/05, il Consiglio di Stato ha infatti affermato che il rispetto del divieto di subappalto non è affatto assicurato dalla generica indicazione preventiva dei nomi dei professionisti che svolgeranno i singoli servizi perché ciò non chiarisce, neppure in via indiretta, le modalità mediante le quali può essere definito il rapporto giuridico tra il progettista ed il geologo che sarà incaricato di redigere la relazione geologica. (Parere dell’AVCP n. 52 del 11/03/2010)