06 maggio 2010

SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE CONCERNENTE I REQUISITI DI MORALITÀ

In relazione all’individuazione dei soggetti obbligati a rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni relative all’assenza del c.d. “pregiudizio penale” ovvero di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, è da evidenziare che tale obbligo risponde alla fondamentale esigenza di consentire alla stazione appaltante di valutare la sussistenza del requisito della moralità professionale – in caso di società diverse dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita – sia in capo al direttore tecnico sia in capo agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
La ratio legis è quella di escludere dalla partecipazione alle procedure di gara le società i cui soggetti che abbiano un significativo ruolo decisionale e gestionale, compresi gli institori e i vicari, incorrano in qualcuna delle suddette cause di esclusione, per cui ai fini di una corretta applicazione della normativa in questione occorre necessariamente fare riferimento alle funzioni sostanziali di tali soggetti più che alle qualifiche formali, altrimenti la evidenziata ratio potrebbe essere agevolmente elusa e dunque vanificata.
Nel caso in esame, dette dichiarazioni dovevano essere rese a pena di esclusione “da parte sia del titolare sia dei direttori tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal primo, per le imprese individuali; dei direttori tecnici e di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; dei direttori tecnici e di tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; di tutti i direttori tecnici e degli amministratori muniti di legale rappresentanza per ogni altro tipo di società …”.
L’Amministratore unico e il direttore tecnico hanno regolarmente presentato apposita dichiarazione circa l’inesistenza di situazioni interdittive.
La procura conferita al solo scopo di “prendere visione dello stato dei luoghi relativo ai lavori da appaltare; di presentare qualsiasi documento necessario alla gara e di procedere al ritiro di qualsiasi documento amministrativo e tecnico (tutti gli elaborati progettuali) inerente la gara”, non configura una attribuzione di poteri estesi a tutta l’attività propria dell’impresa né sono in alcun modo identificabili con l’esercizio continuativo e generale delle funzioni sostanziali proprie dell’Amministratore unico, titolare di tutti i poteri di rappresentanza e di firma.
Né alla procura conferita può essere riconosciuta la natura di procura institoria o vicaria, atteso che i descritti poteri riconosciuti non sono in alcun modo assimilabili a quelli dell’institore o del vicario, normalmente titolari di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore munito di poteri di rappresentanza, e per tale ragione da annoverare tra i soggetti tenuti alla dichiarazione concernente i requisiti di moralità.
Qualora i procuratori speciali non rivestano all’interno dell’impresa un significativo ruolo decisionale e gestionale, non sono tenuti a rendere l’apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. (Parere dell’AVCP n. 47 del 11/03/2010)