I CONSORZI
Come chiarito dall’Autorità con la determinazione del 9.6.2004, n. 11 e come confermato con la deliberazione del 13.12.2006, n. 114, successiva all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, oltre ai “consorzi cooperativi” e ai “consorzi artigiani” (art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti) che fanno parte dei soggetti singoli con idoneità e personalità giuridica individuale, il vigente ordinamento prevede la possibilità di partecipare alle gare di appalto di altri due tipi di consorzi. Il primo appartiene alla categoria dei soggetti singoli o con idoneità individuale, definito dalla legge “consorzio stabile” (art. 34, comma 1, lett. c) e art. 36 del Codice dei contratti pubblici), formato da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, mentre il secondo appartiene alla categoria dei soggetti plurimi o con idoneità plurisoggettiva, definito dalla legge “consorzio ordinario di concorrenti” e costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c. (art. 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici), al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 dello stesso Codice dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese e che, per la sua assimilazione all’associazione temporanea nonché per distinguerlo dal primo tipo, è generalmente denominato “consorzio occasionale”.
<< Home