03 maggio 2010

LA NOZIONE DI IMPRESA PER IL DIRITTO COMUNITARIO

Per il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un’attività economica consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (cfr. da ultimo, in tal senso, Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, Selex Sistemi Integrati/ Commissione e Eurocontrol). Si tratta quindi di una nozione dai confini molto ampi, che prescindono da una particolare formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro (cfr. sul punto le conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs presentate il 1 dicembre 2005 nella causa C-5/05, decisa con sentenza della Corte di giustizia CE 23 novembre 2006, Joustra nonché la sentenza della Corte di giustizia CE 29 novembre 2007, causa C-119/06, Commissione/Italia).
In proposito, va sottolineato che l’art. 1, par. 8 della direttiva 2004/18/CE dispone che “i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”. A differenza dell’art. 3, comma 19 del Codice dei contratti pubblici, la direttiva menziona quindi espressamente la possibilità che l’operatore economico offerente possa essere “un ente pubblico”, senza porre una distinzione tra gli enti pubblici che svolgono una determinata attività economica e gli enti pubblici non economici.