02 maggio 2010

IN TEMA DI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

L’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria può essere fornita attraverso uno o più dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
L’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, tra l’altro, può essere fornita attraverso la “a) presentazione dell’elenco dei principali servizi e delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi..”.
Al riguardo, va considerato che la stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli indicati nella disciplina richiamata, con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; sicché non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all’oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).
Per quanto concerne, in particolare, i requisiti di capacità tecnica, la Corte di Giustizia europea ha affermato l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che impone mezzi di prova diversi da quelli contemplati dalla disciplina comunitaria al fine di dimostrare il possesso dei requisiti (CGCE 17 novembre 1993, causa n. C-71/92). Tuttavia, è ammissibile fissare nel bando di gara requisiti non tipologicamente ulteriori, ma più stringenti sul piano quantitativo rispetto a quelli previsti nell’elencazione legislativa (Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2006, n. 1878), purché siano rispettati i citati limiti della ragionevolezza e della proporzionalità.
Per tale ragione in giurisprudenza è stato considerato irragionevole chiedere ai concorrenti un fatturato superiore al doppio del corrispettivo presunto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V. 23 gennaio 2006, n. 206), ovvero l’esercizio pregresso di servizi identici a quello oggetto di gara per un importo medio annuo pari al 150% dell’importo della gara (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 gennaio 2008, n. 1).
In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non correre il rischio di restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, in linea con quanto stabilito dall’art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto. (Parere dell’AVCP n. 50 del 11/03/2010)