28 aprile 2010

ERRORE DELL’IMPORTO PAGATO A TITOLO DI CONTRIBUTO

L’Autorità ha ripetutamente affermato che “l’inesattezza dell’importo pagato a titolo di contributo non può comportare l’esclusione delle ditte che lo hanno versato, dovendosi consentire ai partecipanti alla gara di provvedere alla relativa integrazione” (parere del 5.11.2008, n. 235) e che ove la stazione appaltante abbia indicato erroneamente l’importo del contributo da versare, non può farsi ricadere tale inesattezza sui partecipanti “i quali hanno considerato il bando di gara quale criterio esclusivo di orientamento e la cifra in esso indicato l’importo effettivo da versare” (parere del 21.5.2008, n. 164). Se questa Autorità ha ritenuto non conforme al favor partecipationis l’esclusione dalla gara di un concorrente che aveva versato un contributo di importo inesatto per effetto della mancata indicazione nel bando dell’esatto importo da versare, con conseguente induzione in errore (parere del 21.2.2008, n. 34), a maggior ragione deve giungersi a tale conclusione ove l’importo da versare sia stato indicato nel bando ma in modo errato.
Anche la giurisprudenza amministrativa, in un caso di erroneo versamento del contributo per effetto di una clausola non chiara del bando, ha ritenuto che “nel caso di disposizioni che indichino in modo equivoco taluni adempimenti, le stesse devono essere interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e quindi un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili” (TAR Lazio, sez. III quater, 17.12.2008, n. 12198). (Parere dell’AVCP n. 53 del 11/03/2010)