27 giugno 2010

SUBAPPALTANTE E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Con la sentenza n. 1490 del 14/01/2010, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulle responsabilità dei vari soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, focalizzando l'attenzione sui singoli soggetti committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore.
La Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro. Poiché nel caso esaminato le opere provvisionali per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, era obbligo del datore di lavoro della ditta subappaltante, ovvero delle figure da esso delegate, assicurarsi che fossero accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque attività lavorativa.
Quanto invece alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del committente, la Corte ha riconosciuto sussistere in capo a tale figura una funzione di generale alta vigilanza, che non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri.