25 settembre 2010

CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Con determinazione n. 6 del 27 Luglio 2010, l’AVCP ha dato “indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle SOA in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori e sull'applicazione dell'art. 135, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 17 agosto 2010 n. 191).
L’art. 40, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere copia dei certificati di esecuzione dei lavori all’Autorità la quale, per il tramite dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, li mette a disposizione delle Società Organismi di Attestazione (SOA) ai fini dell’assolvimento del compito di attestare nei soggetti qualificati l’esistenza, tra gli altri, dei requisiti tecnico organizzativi.
L’obbligo posto a carico delle stazioni appaltanti trova spiegazione nel sistema di controlli che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 3, del Codice, impone alle SOA di verificare tutti i requisiti dell’impresa richiedente prima del rilascio dell’attestazione di qualificazione.
Pertanto – come chiarito dall’Autorità nel Comunicato n. 53 del 21.05.2008 – le SOA, prima di provvedere a rilasciare l’attestazione, debbono controllare la veridicità e la sostanza di tutta la documentazione prodotta dall’impresa richiedente; ciò al fine di evitare che vengano rilasciate valide attestazioni sulla base di presupposti erronei e/o falsi.
Con la determinazione 6/2010 si afferma che:
- le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere all’Autorità copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati;
- le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell’art. 135, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, a controllare in maniera periodica il Casellario informatico dell’Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto;
- le Società Organismi di Attestazione, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, qualora copia dei certificati di esecuzione dei lavori presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, ed emessi in data anteriore al 1° luglio 2006, non risulti inserita nell’Osservatorio presso l’Autorità, debbono invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità di detti certificati di esecuzione dei lavori nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta utilizzando la comunicazione-tipo allegata in calce alla presente, informandole altresì che il mancato tempestivo riscontro può comportare l’applicazione nei confronti della stazione appaltante della sanzione di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006.
In relazione ai C.E.L. rilasciati successivamente alla data del 1° luglio 2006, le Società Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all’Autorità il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori.