19 settembre 2010

MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA SECONDO L'ART. 66 DEL D.P.R. N. 554/1999

Secondo l'art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi sono individuati, tra l'altro, con riguardo: 1) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare; 2) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare.
Sul punto l'Autorità si è espressa (cfr. Deliberazione n. 385/2001, parere n. 16/2008) sostenendo, in accordo con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato n. 2464/2006), che i requisiti di cui all'art. 66 D.P.R. n. 554/1999 possono essere dimostrati con riferimento a tutte quelle attività che sono previste dall'art. 50 del medesimo decreto, che la norma espressamente richiama, e che pertanto ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i cosiddetti "servizi di punta", non è richiesto che si attesti l'avvenuto espletamento di servizi identici a quelli da affidare ma, di aver svolto due servizi, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare, per un valore proporzionalmente rapportato all'importo stimato dei suddetti lavori. (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2464).
Il legislatore, infatti, nell'individuare quali indici di riferimento per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, i "servizi di cui all'art. 50", ha inteso riferirsi alla totalità dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria espletati in precedenza, in quanto obiettivo della norma non era dettare un criterio di valutazione del concorrente circa la sua minore o maggiore capacità rispetto allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto (ciò avverrà in un momento successivo e distinto rispetto alla fissazione dei requisiti di partecipazione alla gara). Inoltre, nel dettare la disciplina in materia di servizi di architettura e di ingegneria, stante il carattere omogeneo di tali servizi, il legislatore li ha sempre trattati in maniera unitaria, riferendosi ai servizi in questione in modo omnicomprensivo. (Cfr. Deliberazione 10 ottobre 2006 n. 74).
Una diversa interpretazione della normativa richiamata, che portasse a considerare solo i servizi aventi natura identica a quello oggetto della gara si porrebbe del resto in netto contrasto con i principi di libera concorrenza e massima partecipazione dei concorrenti alle gare, limitando oltre il ragionevole l'entrata nel mercato di nuovi imprenditori. (Parere dell’AVCP n. 97 del 13/05/2010).