14 settembre 2010

RINNOVAZIONE INTEGRALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Parere dell’AVCP n. 124 del 7/07/2010. Quanto all’ammissibilità del riesame da parte della Commissione di gara del procedimento già espletato, nelle more del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’AVCP in una recente pronuncia ha ritenuto, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, “che la commissione di gara sia titolare di un autonomo potere di autotutela decisoria, sostenendo che la stessa possa riesaminare il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente” (cfr.: parere n. 74 del 9 luglio 2009 e, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5360).
In ogni caso, peraltro, la stessa amministrazione appaltante dispone di tale facoltà; secondo la giurisprudenza, infatti, “è jus receptum e condivisibile l’assunto per cui la stazione appaltante, senz’altro fino all’aggiudicazione definitiva (ma, per taluna giurisprudenza anche dopo tale momento) ben può (e, anzi, deve) rilevare eventuali errori compiuti nel corso della procedura e provvedere ad emendarli riportando il procedimento entro un alveo di rigorosa legittimità. L’unico limite che incontra questo potere-dovere di autocontrollo della legalità della propria azione è costituito dalla manifesta sproporzione tra il rilievo e l’entità del vizio riscontrato (che non deve essere solo formale e minimo) e le conseguenze pregiudizievoli sulla par condicio tra i concorrenti e sull’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa” (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 18 febbraio 2005, n. 1169).

Ciò premesso, occorre stabilire se, nel caso specifico, si renda o meno necessaria la rinnovazione integrale delle operazioni di gara – e precisamente della presentazione delle offerte. In proposito si rileva che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2843) la questione della rinnovazione delle operazioni di gara in caso di esclusione di un concorrente deve essere risolta operando un bilanciamento tra il principio generale della conservazione degli atti e quelli specifici della materia.
In quest’ottica il giudice amministrativo distingue tra le ipotesi in cui l’aggiudicazione avviene con criteri matematici, come nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, e quelle in cui la stessa avviene riconoscendo alla Commissione poteri valutativi discrezionali, come nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella prima ipotesi, proprio perché l’aggiudicazione avviene con un procedimento di tipo automatico che non implica valutazioni discrezionali, la giurisprudenza ritiene che non sia necessario disporre la rinnovazione integrale della procedura (con la riapertura, cioè, della stessa fase di presentazione delle offerte), ma si possa legittimamente disporre la rinnovazione solo della fase dell’esame comparativo delle offerte pervenute, ancorché già conosciute dalla Commissione.
Solo nell’ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si sostiene la necessità della ripresentazione delle offerte, ponendosi in tale specifica circostanza l’effettiva esigenza di garantire la segretezza delle offerte stesse. Né può tenersi conto al riguardo se il concorrente, anziché formulare l’offerta in funzione di una seria valutazione tecnico-economica sui propri costi operativi – come sarebbe doveroso – abbia formulato l’offerta in funzione del numero dei concorrenti ammessi.