14 settembre 2010

I CONSORZI

Come chiarito dell’AVCP con la determinazione del 9 giugno 2004, n. 11 e come confermato con la deliberazione del 13 dicembre 2006, n. 114 e con il parere n. 158 del 17 dicembre 2009, successivi all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, oltre ai “consorzi fra società cooperative” e ai “consorzi tra imprese artigiane” (art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006) che fanno parte dei soggetti singoli con idoneità e personalità giuridica individuale, il vigente ordinamento prevede la possibilità di partecipare alle gare di appalto per altri due tipi di consorzi. Il primo appartiene alla categoria dei soggetti singoli o con idoneità individuale, definito dalla legge “consorzio stabile” (art. 34, comma 1, lett. c) e art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006), formato da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, mentre il secondo appartiene alla categoria dei soggetti plurimi o con idoneità plurisoggettiva, definito dalla legge “consorzio ordinario di concorrenti” costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c. (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006), al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 dello stesso Codice dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese e che, per la sua assimilazione all’associazione temporanea nonché per distinguerlo dal primo tipo, è definibile “consorzio occasionale”.
Proprio in virtù di tale diversa struttura, la legge prevede solo per i soggetti singoli con idoneità e personalità giuridica individuale la possibilità di partecipare ad una gara per conto solo di alcuni dei consorziati, essendo tale possibilità espressamente prevista per i consorzi di cooperative e per i consorzi artigiani dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006: “i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre” e per i consorzi stabili dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006: “i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre”.
Da ciò discende che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese solo dalle società consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.
Come affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 30 gennaio 2002, n. 507) - in un caso riguardante un consorzio di cooperative, per il quale, come si è visto, la legge prevede espressamente la possibilità di partecipare ad una gara solo per conto di alcune consorziate, proprio in ragione della struttura permanente di tale tipo di consorzio, analogamente a quanto accade per i consorzi stabili - il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle singole imprese “designate quali esecutrici del servizio”. Diversamente opinando, la normativa sui consorzi finirebbe per tradursi oggettivamente in uno strumento idoneo a consentire – mediante aggregazione in forma consortile di società prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e confluenti in un distinto soggetto dotato di esigua struttura ed (esso solo) in regola con detti requisiti – l’aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure ad evidenza pubblica.
Se dunque non è sufficiente la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali in capo al solo consorzio, detta dichiarazione non è tuttavia richiesta per tutte le consorziate che non vengano designate quali esecutrici dell’opera oggetto dell’appalto.
Tale principio è stato confermato dal Consiglio di Stato (sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3765; sez. V, 5 settembre 2005, n. 4477) che, in entrambi i casi, ha annullato l’ammissione alla gara di un consorzio che non aveva documentato il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara anche in capo alle imprese consorziate “quali esecutrici del servizio”, affermando che la possibilità che il consorzio rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazione delle attività svolte non implica che la stessa unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo quale centro autonomo di imputazione ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano.
Ad analoghe conclusioni sono giunte, sempre in relazione a consorzi di cooperative, le sentenze del TAR Lazio del 1 settembre 2003, n. 7195 e del TAR Sicilia del 14 giugno 2003, n. 1008.
Tale principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato (sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1778 e 7 aprile 2008, n. 1485) anche rispetto ai consorzi stabili, in un caso in cui il consorzio aveva individuato uno specifico consorziato per l’esecuzione dell’appalto ma si era riservato di affidare l’esecuzione in parola anche alle altre imprese consorziate, con ciò dovendo necessariamente attestare e documentare che tutte le predette imprese fossero in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione contrattuale. (Parere dell’AVCP n. 91 del 13/05/2010)