26 settembre 2010

IL CERTIFICATO NOS

Il certificato NOS (Nulla Osta Segretezza) è disciplinato dal D.P.C.M. 7 giugno 2005 (e da ultimo dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006) il quale, all’art. 2, prevede che il NOS "consente alla Pubblica amministrazione, alla ditta individuale, alla società, alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione, all'organismo, già legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona, in attività che comportano la necessità di trattare informazioni classificate «segretissimo» «segreto» o «riservatissimo»"
La Pubblica Amministrazione, le ditte individuali, le società, le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio dei NOS, l’effettiva necessità di trattare informazioni classificate “Segretissimo” “Segreto” o “Riservatissimo”.
L’Autorità, ha statuito (parere n. 41 del 2 aprile 2009), che l’amministrazione appaltante non può prevedere il NOS come requisito di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, determinando una siffatta richiesta una restrizione dell’accesso alla gara e, conseguentemente, una limitazione della concorrenza, ma, più correttamente, deve limitarsi a richiedere il predetto certificato come requisito di esecuzione del contratto, dal momento che esso attiene alla fase di svolgimento del contratto di appalto oggetto di affidamento. (Parere dell’AVCP n. 133 del 07/07/2010).