07 marzo 2011

L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI

All'articolo 120, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici, è stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l'idoneità dei propri dipendenti, o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all'espletamento dell'incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti esterni, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale idoneo alla prestazione, accertata dal responsabile del procedimento. E' stato inoltre inserito all'articolo 91, commi 1 e 2, il riferimento espresso al collaudo nell'ambito delle attività rientranti nei servizi attinenti all'ingegneria e architettura oggetto delle procedure concorsuali.
Il quadro normativo in materia, con riguardo ai lavori pubblici, è poi completato dalle disposizioni dell'articolo 141 ove, nel prevedere la nomina da parte della stazione appaltante da uno a tre tecnici per l’attività di collaudo e le incompatibilità con le attività di progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione lavori, si rinvia al regolamento ex articolo 5 del Codice la fissazione dei requisiti professionali dei collaudatori in relazione alle caratteristiche dell'opera, nonché le modalità di espletamento dell'incarico e la redazione del certificato di collaudo, sostituito dal certificato di regolare esecuzione per lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.
L'Autorità si è occupata della materia con l'atto di regolazione n. 6/1999 concernente gli incarichi di progettazione e le altre prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell'opera, con riguardo alla previgente disciplina in materia di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109/1994.
Con la delibera n. 82 del 2007 ed i pareri n. 65 e 102 del 2008 ha affermato che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice.
Con la Determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 l’Autorità ha fornito le indicazioni per l’affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 che ha apportato importanti modifiche alla disciplina degli affidamenti degli incarichi di collaudo. In particolare:
1. il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati; al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice;
2. la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;
3. il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;
4. l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'all. IIA del Codice, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;
5. è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice;
6. la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del d.l.vo n. 165/2001);
7. è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;
8. i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;
9. l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

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