03 maggio 2011

ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO

L’esclusione dalla configurabilità di subappalto di alcune categorie di servizi e forniture, “per le loro specificità” è dettata dall’art. 118 comma 12 del D. Lgs. 163/06.
Relativamente alla casistica contenuta nella lettera a) del comma 12, riferita ad “attività specifiche svolte da lavoratori autonomi” occorre distinguere la tipologia di attività di impresa da quella di prestazione di lavoro autonomo.
L’attività di impresa, definita dal punto di vista normativo, attraverso la nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.), è soggetta al subappalto se ricorrono le condizioni di cui all’art. 118 comma 11 del citato D. Lgs. 163/03.
L’attività di lavoro autonomo , si configura quando un soggetto si obbliga a rendere in prima persona prestazioni d'opera o servizi "senza vincolo di subordinazione" (art. 2222 c.c.). In tale ultima casistica paiono trovare collocazione le consulenze professionali, le prestazioni d’opera intellettuali.
Occorre comunque coordinare l’ipotesi indicata nella lettera a) del comma 12 dell’art. 118 con la normativa in materia di somministrazione di manodopera di cui al D.Lgs. n.276/03 e con l’art. 91 c.3, del Codice, che prevede il divieto all’affidatario di prestazioni di natura progettuale di avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotermiche, sismiche, sondaggi, rilievi, etc.
Ne deriva che l’esclusione di configurabilità di subappalto è riferita ad attività specifiche svolte da lavoratori autonomi, quali consulenze professionali, ed intellettuali, comunque diverse da quelle professionali di cui all’art.91 comma 3.

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