15 settembre 2007

AUTORESPONSABILITA' DEL CONCORRENTE NELLA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L’obbligo di leale collaborazione non consente che si possa addossare all'Amministrazione il gravoso onere di una defatigante ed approfondita istruttoria e di un completo contraddittorio su ogni singolo documento presentato dall’impresa interessata, quando è a questa, invece, in base al principio di “autoresponsabilità” del privato, che incombe il dovere di giustificare documentalmente quanto dichiarato. Invero, quello di “autoresponsabilità” del privato costituisce il principio cardine cui è informata la disciplina dell'autocertificazione e delle dichiarazioni rese a pubbliche autorità, da cui discende, quale corollario, l'onere del dichiarante (sanzionato in caso di mancata prova) di dimostrare, su richiesta dell'Amministrazione destinataria della dichiarazione, la veridicità di quanto dichiarato: onere che, quindi, ricade sul dichiarante e non certo sul destinatario della dichiarazione.
Pertanto, non si può addossare alla stazione appaltante l’onere di sollecitare chiarimenti ed integrazioni documentali che, invece, devono diligentemente essere prodotti dall’impresa partecipante alla gara, in quanto personalmente e direttamente responsabile di quanto “autodichiarato”.
Un tale onere potrebbe comportare un elevato costo di efficienza, in termini di aggravio del procedimento e di rallentamento dell'attività amministrativa, se inteso in senso molto ampio e dilatato, fino al punto da imporre all'Amministrazione l'obbligo di aprire, in fase di verifica, un sub-procedimento per ciascuna singola documentazione prodotta dal privato, nell’ambito del quale formulare puntuali richieste di integrazioni documentali, che lo stesso dichiarante avrebbe dovuto produrre. (TAR Puglia, sez. I, n. 1464 del 6/6/2007)