15 settembre 2007

INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Il cosiddetto “dovere di soccorso” della commissione di gara, tipizzato dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990, non è un dovere assoluto ed incondizionato, ma postula che la richiesta di regolarizzazione delle dichiarazioni e della documentazione mancante incontra i seguenti limiti applicativi:
1) l'inderogabile necessità del rispetto della “par condicio”;
2) il cosiddetto limite degli elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda, a meno che gli atti tempestivamente prodotti e già in possesso dell'amministrazione costituiscano ragionevole indizio del possesso del requisito di partecipazione non espressamente documentato;
3) l’equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o chiarire.
Ad esempio, mancando “ab origine” sia la dichiarazione di volersi avvalere delle prestazioni professionali dei professionisti, sia la dichiarazione di disponibilità di ciascuno di essi, indispensabili per garantire la serietà dell’offerta, non si tratta di “regolarizzazione“, ma di vera e propria “integrazione” della documentazione, che, in una gara, confligge insanabilmente con il principio della “par condicio”, che non può essere considerato certo recessivo rispetto a quello del “favor partecipationis”. (TAR Puglia, sez. I, n. 1464 del 6/6/2007)