28 giugno 2010

DOMANDE E RISERVE SUI VERBALI DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI (ART. 133 REG.)

Un momento di pregiudizio per l’appaltatore può derivare dalle sospensioni dei lavori imposte, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori. In tali casi, il nocumento consiste – come di palmare evidenza – nei maggiori oneri sostenuti nel corso della sospensione e determinati dalle maggiori spese conseguenti al “fermo mezzi” o alla retribuzione comunque corrisposta ai dipendenti nonché nel mancato guadagno rapportato al periodo di sospensione.
Premesso che detto pregiudizio può essere oggetto di ristoro nel solo caso in cui la sospensione sia illegittimamente disposta – ossia, in altri termini, allorché sia stata ordinata al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 133 Reg. – il direttore dei lavori debba compilare, con l’intervento dell’appaltatore o di un suo rappresentante (e salvo successivo invio al R.U.P.), un verbale di sospensione sul quale devono essere indicate:

- le ragioni che hanno reso necessaria la sospensione (e ciò proprio al fine di consentire la verifica della legittimità dell’operato della stazione appaltante);

- lo stato di avanzamento dei lavori;

- le opere la cui esecuzione è rimasta interrotta e le cautele adottate affinché, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;

- la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Allo stesso modo che per la sospensione, il direttore dei lavori deve redigere un verbale di ripresa lavori non appena vengano meno le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione; alla redazione di questo partecipa anche l’appaltatore con le medesime modalità già esaminate a proposito del verbale di sospensione; e, come quest’ultimo viene successivamente trasmesso al R.U.P..
L’appaltatore che reputi di aver subito un pregiudizio dalla sospensione dei lavori, deve insorgere contro il relativo ordine provvedendo immediatamente ad iscrivere un’eccezione o una riserva (successivamente esplicitata nei termini di legge) sul verbale di sospensione ovvero può attendere fino a che gli venga presentato per la sottoscrizione il registro di contabilità?
E’ necessario iscrivere le eccezioni o le riserve al più tardi sul verbale di ripresa dei lavori e replicarle successivamente, a pena di decadenza, sul registro di contabilità; non poche sentenze sono addirittura giunte a concludere per la necessità di iscrivere immediatamente eccezione o riserva sul verbale di sospensione lavori, per lo meno nei casi in cui l’illegittimità dell’ordine di sospensione e, pertanto, la sua dannosità sia immediatamente percepibile da parte dell’appaltatore.
La necessità di tale adempimento non viene meno in conseguenza del fatto che, al momento della sospensione, l’appaltatore non possa ancora percepire il quantum del pregiudizio subito, potendo, all’opposto, solo affermare l’esistenza dello stesso: in tale ipotesi, è opportuna l’iscrizione di una eccezione generica al più tardi sul verbale di ripresa dei lavori salva necessità di indicare, in occasione della sua ripetizione sul registro di contabilità e sempre a pena di decadenza, l’esatto ammontare del pregiudizio subito.
In caso di sospensione dei lavori inizialmente disposta in modo legittimo ma successivamente divenuta illegittima o produttiva di danni a carico dell’appaltatore, è necessario iscrivere domande o riserve (successivamente esplicitate) al più tardi sul verbale di ripresa dei lavori e, sempre a pena di decadenza, sul registro di contabilità.
Per i casi, poi, di (illegittima) mancata compilazione del verbale di ripresa dei lavori ovvero di mancata ripresa degli stessi, è necessario, per l’appaltatore, iscrivere le eccezioni o le riserve (sempre da esplicitare nei termini di legge) sul registro di contabilità.
L’art. 133 c. 8 del Reg., contiene la specificazione che costituisce sede idonea per l’iscrizione di domande e riserve (da esplicitare nei termini di legge) anche il verbale di sospensione dei lavori, ovviamente per i soli casi in cui l’illegittimità della sospensione sia originaria ed idonea in se stessa a produrre un danno immediatamente percepibile, quanto ai suoi elementi essenziali, da parte dell’appaltatore.