04 luglio 2010

IL CONTO FINALE DEI LAVORI E LA RIPETIZIONE DELLE RISERVE

Una volta apposte sul registro di contabilità, le domande dell’appaltatore devono essere ripetute sul conto finale, ossia sul documento che il direttore dei lavori, a seguito del ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori, ha il dovere di redigere – ai sensi dell’art. 173 c. 1 Reg. – entro il termine appositamente stabilito dal capitolato speciale.
La stesura del conto finale è preceduta dall’effettuazione delle necessarie annotazioni sul registro di contabilità il quale dovrà pertanto essere rimesso all’appaltatore affinché lo sottoscriva provvedendo ad iscrivere, se lo ritiene opportuno, le proprie domande (direttamente o previa riserva da esplicitare nel consueto modo).
Il conto finale, da redigere con modalità identiche a quelle previste per il S.A.L., deve essere trasmesso al R.U.P. unitamente ad una relazione riassuntiva di tutte le vicende dell’appalto alla quale devono essere allegati, fra gli altri, i documenti costituenti la contabilità di cantiere.
A seguito della trasmissione, il conto finale viene esaminato dal R.U.P. che, controllata la contabilità di cantiere, invia l’appaltatore a prenderne visione ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni (art. 174 c. 1 Reg.).
La sottoscrizione dell’appaltatore non è richiesta per un mero fine “certificativo”; in tale sede, infatti, dovrà confermare, a pena di decadenza, le domande già iscritte in contabilità ed in ordine alle quali non sia intervenuto accordo bonario o comunque definizione in via amministrativa. La necessità di tale conferma è ribadita anche dall’art. 187 c. 2 Reg., laddove è disposto che “il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei modi stabiliti da presente regolamento”.
L’appaltatore, pertanto, non può iscrivere nuove domande né presentare nuove riserve; non può nemmeno modificare le eccezioni già ritualmente e tempestivamente proposte nei documenti contabili, salva solo la facoltà, riconosciuta dall’art. 174 c. 2 Reg. di “aggiornarne l’importo”, sia in diminuzione sia (come solitamente accade) in aumento.
Questo aggiornamento, però, deve:

- anzitutto, riferirsi agli eventi ed ai fatti pregiudizievoli in ordine ai quali è stata iscritta apposita domanda; al contrario, infatti, questa sarebbe senza dubbio tardiva e, come tale, non solo non accoglibile in punto di merito, ma addirittura nemmeno valutabile da parte della stazione appaltante.

- inoltre, essere conseguente a fatti o circostanze occorse in un momento successivo rispetto all’iscrizione della domanda originaria.

A tal proposito, peraltro, bisogna dire che il semplice decorso del tempo è già elemento sufficiente a consentire l’aggiornamento in ordine agli interessi maturati sulla somma oggetto della domanda.
La disposizione esaminata prevede che le domande non riproposte si intendono rinunciate: la conferma delle eccezioni già proposte costituisce, infatti, onere di particolare importanza per l’appaltatore; onere la cui inosservanza comporta la definitiva accettazione del conto finale così come stilato dal direttore dei lavori.
Ciò significa, nella sostanza, che le riserve iscritte nei documenti contabili e non definite né in via amministrativa né in via bonaria né tantomeno riprodotte dall’appaltatore al momento della sottoscrizione del conto finale, si intendono da questi defintivamente rinunciate.
Medesimo effetto decadenziale è previsto per il caso di mancata sottoscrizione del conto finale entro il termine perentorio di 30 giorni sopra richiamato (cfr. art. 174 c. 3 Reg.).
Ad ogni modo, una volta sottoscritto dall’appaltatore ovvero scaduto il termine concesso dal R.U.P., questi trasmette il conto finale, unitamente ai documenti di cui all’art. 175 c. 1 Reg. e ad una propria relazione finale riservata con la quale esprime il proprio parere in ordine alla fondatezza delle domande iscritte dall’appaltatore per le quali non sia ancora intervenuto l’accordo bonario previsto dall’art. 149 Reg..
In particolare, il R.U.P. dovrà, per le domande tardive o comunque non tempestivamente confermate in sede di sottoscrizione del conto finale da parte dell’appaltatore, segnalare l’impossibilità del loro accoglimento ma altresì l’inutilità di una loro valutazione, stante la già intervenuta decadenza.