05 luglio 2010

MANCATA INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

L’Autorità ha più volte avuto modo di chiarire che è onere dell’associazione temporanea di imprese indicare nella domanda di partecipazione, ovvero nella dichiarazione nella quale le imprese rappresentano all’Amministrazione l’intendimento a costituire un’associazione temporanea di imprese, le relative quote di partecipazione, precisando altresì che tale adempimento sussiste anche qualora non vi sia un’esplicita indicazione in tal senso nel bando di gara, che deve intendersi integrato dalla inderogabile previsione di cui all’articolo 37, commi 3 e 13, del D.Lgs. n. 163/2006 (in tal senso, cfr. parere n. 124 del 22 novembre 2007).
Considerato che per la verifica dell’osservanza del possesso in capo all’associazione temporanea dei requisiti minimi di partecipazione occorre fare riferimento alla misura della classifica di qualificazione concretamente spesa dalle imprese raggruppate ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione alla gara e che tale misura è esattamente segnata dalle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, la verifica dei suddetti requisiti in relazione alle singole quote di partecipazione deve effettuarsi in fase di controllo dell’ammissibilità delle offerte.

Dal momento che i plichi contenenti le offerte economiche vengono aperti successivamente alle verifiche sopra indicate, è onere dell’associazione temporanea di imprese indicare nella domanda di partecipazione, ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all’Amministrazione l’intendimento di costituire un raggruppamento temporaneo, le rispettive quote di partecipazione (in tal senso, cfr. parere n. 52 del 17 ottobre 2007, nonché Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5260 del 9 ottobre 2007, sentenza n. 3873 del 20 agosto 2008; sez. VI, sentenza n. 416 dell’8 febbraio 2008).

Fermo restando, dunque, che è principio consolidato in materia di contratti pubblici la sussistenza dell’onere in capo alle imprese che costituiscono un raggruppamento temporaneo di indicare nella domanda di partecipazione le relative quote di partecipazione, si rileva, altresì, che nella fattispecie in questione è proprio la lex specialis a prevedere una specifica prescrizione al riguardo, corredandola espressamente della sanzione dell’esclusione.
Infatti, al cui punto “4.1.) del bando “Situazione personale degli operatori, requisiti di partecipazione e condizioni minime di carattere tecnico-economico” si legge: “Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. per A.T.I. e consorzi di tipo verticale. L’impegno di costituire A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantirne l’immodificabilità ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell’opera secondo le categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi del’articolo 95, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999. La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di associazione, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla qualificazione delle imprese associate, costituisce motivo di esclusione dalla gara.”