LE CONCESSIONI AUTOSTRADALI
Negli ultimi due anni sono intervenute importanti modifiche alla disciplina sulle concessioni autostradali con l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali con la società ANAS S.p.A. e con l'introduzione di un nuovo sistema tariffario. La legge finanziaria 2010, all'articolo 2, comma 195, ha quindi introdotto, con due modifiche all'art. 8-duodecies del decreto legge n. 59/2008, alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali. Da ultimo, l'articolo 15, commi 1-5, del decreto legge n. 78 del 2010 (come modificato dal recente D.L. 125/2010) ha previsto alcune modifiche al sistema di pedaggiamento autostradale finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS.
Al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione C(2006) 2006/2419, secondo la quale il Governo italiano aveva imposto unilateralmente - con l'introduzione di una convenzione unica - un nuovo contratto alle attuali concessionarie stradali, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti né orientamenti sulle modalità di applicazione del nuovo meccanismo, l'art. 8-duodecies del decreto-legge 59/2008 ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (art. 2, commi 82-90, del decreto-legge 262/2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del governo e i rischi di retroattività.
Esso ha inoltre disposto l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali con la società ANAS S.p.A. ed ha introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento tariffario per Autostrade per l'Italia, che lega la variazione dei pedaggi - da una parte - al tasso di inflazione effettiva dell'anno precedente (fissandolo al 70% di quest'ultima) e - dall'altra - alla remunerazione degli investimenti.
La legge finanziaria 2010, all'articolo 2, comma 195, ha quindi introdotto, con due modifiche all'art. 8-duodecies del decreto legge n. 59/2008, alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali. La prima modifica è volta ad estendere l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L'ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009, subordinatamente alla condizione che gli schemi recepiscano le raccomandazioni richiamate dalla delibera Cipe di approvazione. Sono fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati alla data di entrata in vigore del citato DL 59/2008. La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblicaper l'individuazione dei nuovi concessionari.
L'articolo 3-ter del D.L. 135/2009 ha quindi introdotto alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289.
Da ultimo, l'articolo 47 del decreto legge n. 78 del 2010 ha modificato la normativa sull'approvazione delle concessioni autostradali, differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro approvazione ex lege, in luogo della procedura ordinaria nonché, mediante una norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, prevedendo che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni espresse dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sui relativi schemi di convenzione, caduca l'approvazione ex lege delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'iter di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie.
Il sistema di adeguamento tariffario
A seguito di una segnalazione AS 455 dell'Antitrust al Parlamento su possibili effetti negativi di tale norma in materia di concorrenza, si è svolto - presso la Commissione ambiente della Camera - un ciclo di audizioni, seduta del 3 dicembre 2008 e seduta del 16 dicembre 2008 , per verificare l'attuale stato del mercato delle concessioni autostradali. In tale occasione, l'Autorità ha affermato, con riferimento al sistema di adeguamento tariffario introdotto dalla nuova convenzione, che esso "non consente di ottimizzare i miglioramenti di produttività nella gestione della rete esistente, né di rivedere periodicamente la formula tariffaria al fine di redistribuire agli utenti gli eventuali benefici derivanti dai recuperi di produttività, i quali restano a vantaggio esclusivo del concessionario".
In proposito, si ricorda che nel corso dell'audizione presso la 13a Commissione del Senato seduta del 14 ottobre 2008 e seduta del 5 novembre 2008 il Presidente dell'Anas si è soffermato sui vantaggi della convenzione perfezionata con Autostrade per l'Italia e sulle nuove tariffe che - a suo avviso - risulterebbero più favorevoli per gli utenti, anche rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei. Su quest'ultimo punto analoghe considerazioni sono state svolte dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici alla Camera, secondo cui il nuovo meccanismo tariffario comporta in realtà un risparmio del 6% a fine quinquennio di regolazione.
Il nuovo sistema tariffario può essere esteso, su richiesta, a tutte le società concessionarie ai sensi del successivo art. 3 del decreto-legge 185/2008. Quest'ultimo, nel contesto della manovra anticrisi, ha inoltre introdotto un pacchetto di norme finalizzate al blocco e alla riduzione delle tariffe.
Al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione C(2006) 2006/2419, secondo la quale il Governo italiano aveva imposto unilateralmente - con l'introduzione di una convenzione unica - un nuovo contratto alle attuali concessionarie stradali, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti né orientamenti sulle modalità di applicazione del nuovo meccanismo, l'art. 8-duodecies del decreto-legge 59/2008 ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (art. 2, commi 82-90, del decreto-legge 262/2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del governo e i rischi di retroattività.
Esso ha inoltre disposto l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali con la società ANAS S.p.A. ed ha introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento tariffario per Autostrade per l'Italia, che lega la variazione dei pedaggi - da una parte - al tasso di inflazione effettiva dell'anno precedente (fissandolo al 70% di quest'ultima) e - dall'altra - alla remunerazione degli investimenti.
La legge finanziaria 2010, all'articolo 2, comma 195, ha quindi introdotto, con due modifiche all'art. 8-duodecies del decreto legge n. 59/2008, alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali. La prima modifica è volta ad estendere l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L'ANAS Spa fino alla data del 31 dicembre 2009, subordinatamente alla condizione che gli schemi recepiscano le raccomandazioni richiamate dalla delibera Cipe di approvazione. Sono fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati alla data di entrata in vigore del citato DL 59/2008. La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblicaper l'individuazione dei nuovi concessionari.
L'articolo 3-ter del D.L. 135/2009 ha quindi introdotto alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289.
Da ultimo, l'articolo 47 del decreto legge n. 78 del 2010 ha modificato la normativa sull'approvazione delle concessioni autostradali, differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro approvazione ex lege, in luogo della procedura ordinaria nonché, mediante una norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, prevedendo che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni espresse dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sui relativi schemi di convenzione, caduca l'approvazione ex lege delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'iter di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie.
Il sistema di adeguamento tariffario
A seguito di una segnalazione AS 455 dell'Antitrust al Parlamento su possibili effetti negativi di tale norma in materia di concorrenza, si è svolto - presso la Commissione ambiente della Camera - un ciclo di audizioni, seduta del 3 dicembre 2008 e seduta del 16 dicembre 2008 , per verificare l'attuale stato del mercato delle concessioni autostradali. In tale occasione, l'Autorità ha affermato, con riferimento al sistema di adeguamento tariffario introdotto dalla nuova convenzione, che esso "non consente di ottimizzare i miglioramenti di produttività nella gestione della rete esistente, né di rivedere periodicamente la formula tariffaria al fine di redistribuire agli utenti gli eventuali benefici derivanti dai recuperi di produttività, i quali restano a vantaggio esclusivo del concessionario".
In proposito, si ricorda che nel corso dell'audizione presso la 13a Commissione del Senato seduta del 14 ottobre 2008 e seduta del 5 novembre 2008 il Presidente dell'Anas si è soffermato sui vantaggi della convenzione perfezionata con Autostrade per l'Italia e sulle nuove tariffe che - a suo avviso - risulterebbero più favorevoli per gli utenti, anche rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei. Su quest'ultimo punto analoghe considerazioni sono state svolte dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici alla Camera, secondo cui il nuovo meccanismo tariffario comporta in realtà un risparmio del 6% a fine quinquennio di regolazione.
Il nuovo sistema tariffario può essere esteso, su richiesta, a tutte le società concessionarie ai sensi del successivo art. 3 del decreto-legge 185/2008. Quest'ultimo, nel contesto della manovra anticrisi, ha inoltre introdotto un pacchetto di norme finalizzate al blocco e alla riduzione delle tariffe.
La disciplina dei rapporti fra ANAS e Ministero
L'art. 3 del D.L. 185/2008 prevede, infine, alcune modifiche all'art. 2 del decreto-legge 262/2006 con cui, nel corso della XV legislatura, era stato ridisegnato il rapporto dell'ANAS con le società concessionarie autostradali (si tratta in particolare, del regime relativo all'estinzione del rapporto concessorio e di una semplificazione delle procedure di approvazione delle variazioni tariffarie annuali).
Sempre con riferimento all'ANAS, si segnala che l'articolo 1-bis del decreto-legge162/2008 ha reso più flessibile la destinazione del canone ANAS a carico degli enti concessionari, prima vincolato alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari medesimi.
Da ultimo, l'articolo 15, commi 1-5, del decreto legge n. 78 del 2010 ha previsto alcune modifiche al sistema di pedaggiamento autostradale:
• con riferimento alle autostrade e ai raccordi autostradali gestiti direttamente da ANAS s.p.a., si introduce un pedaggiamento, dapprima utilizzando i caselli delle concessionarie e, successivamente, attraverso un sistema di esazione di tipo free flow (a flusso libero); il DPCM attuativo di tale disposizione è stato peraltro annullato dal TAR Lazio, con una sentenza successivamente confermata dal Consiglio di stato. Con il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 viene previsto che l'applicazione del pedaggiamento avvenga entro il 30 aprile 2011. Il successivo comma 5 disciplina la copertura finanziaria, pari ad 83 milioni di euro per l'anno 2010, necessaria a compensare il venir meno delle maggiorazioni tariffarie previste dal comma 2 dell'art. 15 del D.L. 78/2010;
• per le autostrade in concessione, è previsto l'aumento del canone che le concessionarie corrispondono all'ANAS.
Entrambe le misure sono finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS.
Le procedure di affidamento degli appalti
Infine, per accelerare le procedure di affidamento degli appalti per la realizzazione delle opere stradali, l'art. 29, co. 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 207/2008, ha eliminato l'obbligo per le concessionarie - introdotto dalla legge finanziaria 2007 - di effettuare gare d'appalto per tutti i lavori, autorizzando affidamenti diretti per il 60% dei medesimi.
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