06 ottobre 2010

ATI E CONSORZIO, SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L’associazione temporanea di imprese si fonda sull’istituto civilistico del “mandato” di cui all’art. 1703 c. c., che è quel contratto con il quale una parte (mandataria) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (o delle altre) parte/i (mandante/).
I concorrenti riuniti in a. t. i. per partecipare ai pubblici appalti conferiscono con unico atto un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria.
In forza dell’art. 37, c. 16 d. lgs. 163/2006, all’impresa mandataria spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante “per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto...”.
Pertanto è il mandatario a stipulare il contratto d’appalto con la stazione appaltante e a formulare l’istanza di autorizzazione al subappalto: conseguentemente sarà lo stesso mandatario a sottoscrivere il contratto di subappalto con l’impresa subappaltatrice.

Nel caso di affidamento di un appalto ad un Consorzio di cui all’art. 34 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/2006, la titolarità del contratto resta sempre in capo al Consorzio che si assume nei confronti dell’Amministrazione i conseguenti obblighi e responsabilità proprie dell’aggiudicatario. Pertanto, anche se l’esecuzione avviene per il tramite di una o più imprese consorziate indicate in sede di gara, tutti gli adempimenti connessi all’art. 118 spettano al Consorzio, che dovrà richiedere alla S.A. l’autorizzazione al subappalto e stipulare il contratto con il subappaltatore. Quest’ultimo emetterà conseguentemente le proprie fatture al Consorzio, che dovrà provvedere, per la loro liquidazione, nei modi previsti dall’art. 188 c.3 del D. Lgs. 163/06 e dal bando di gara.