08 luglio 2010

IL COLLAUDO E LE RISERVE

La collaudazione è l’attività svolta da uno o più professionisti “esperti”, assolutamente estranei alla fase di progettazione e di realizzazione dell’opera o di direzione dei lavori, avente ad oggetto, fra le altre cose, anche “l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale dei modi stabiliti dal regolamento”.
La possibilità che la domanda presentata dall’appaltatore sia risolta in via amministrativa prima della collaudazione è statisticamente improbabile, in quanto le stazioni appaltanti tendono a posticipare quanto più è possibile il problema, in modo tale da poter risolvere, alla fine dei lavori, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione – perfetta o imperfetta – dell’opera.

Proprio al fine di consentire il sindacato sulle domande presentate, l’art. 190 c. 1 lett. b) prevede che il R.U.P. trasmetta al collaudatore “l’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall’organo suddetto”.

Il collaudatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 195 c. 1 Reg., conclude la propria opera redigendo, oltre al certificato di collaudo, una relazione nella quale, fra l’altro, propone “le modificazioni da introdursi nel conto finale”.

La disposizione deve essere intesa nel senso che, in tale sede, il collaudatore può e deve proporre solo le modifiche necessarie al fine di rendere il conto finale conforme con le risultanze della contabilità sottoposta al suo esame ovvero allo stato di fatto dell’opera realizzata (cfr. art. 196 c. 1 Reg.), senza considerare a tal fine le domande presentate dall’appaltatore (salvo, ovviamente, quelle già sussunte nelle modifiche proposte dal collaudatore per fare collimare il conto finale con lo stato di fatto dell’opera realizzata), posto, infatti, che in relazione a queste ultime nonché alle eventuali penali da applicare – a condizione che non siano già state definite in via amministrativa – deve esporre “il proprio parere” nella relazione separata e riservata di cui all’art. 195 c. 2 Reg. (peraltro soggetta ad accesso con le medesime modalità previste per la relazione segreta al conto finale stilata dal R.U.P.).

Il certificato di collaudo (e non anche le relazioni) viene trasmesso all’appaltatore il quale, nei 20 giorni successivi, deve firmarlo curando, se lo ritiene necessario, di apporre, sempre a pena di decadenza, le domande che ritiene opportune “rispetto alle operazioni di collaudo”, avendo cura di osservare le medesime procedure e termini applicabili per le domande e le riserve alla contabilità dei lavori.

Le domande proponibili in questa sede sono chiaramente riferite alle sole operazioni tecniche di collaudo, senza necessità, pertanto, di confermare quelle già iscritte in contabilità dei lavori e nel conto finale. Infatti: il testo dell’art. 203 c. 1 ultimo periodo Reg. non coincide in modo perfetto con il testo del precedente art. 107 c. 1 ultimo periodo R.D. 350/1895 in forza del quale “all’atto della firma egli [l’appaltatore] può aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, fermo il disposto del penultimo comma dell’art. 54 e dell’ultimo alinea dell’art. 64”; Il silenzio del legislatore in ordine al richiamo delle disposizioni (ora rinvenibili negli artt. 165 c. 5 e 174 c. 3 Reg.) è chiaro sintomo del fatto che la mancata riproposizione in sede di certificato di collaudo delle eccezioni già iscritte in contabilità non costituisca motivo di decadenza dalle medesime e conseguente tacita accettazione delle determinazioni operate dal collaudatore.

Quindi, le domande presentate in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo devono essere strettamente attinenti alle operazioni “tecniche” di collaudazione; ovviamente, la loro mancata apposizione comporta decadenza dalla possibilità di fare valere motivi di doglianza relativi a tali operazioni tecniche.