05 luglio 2010

POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO DI TIPO ORIZZONTALE COSTITUITO DA DUE IMPRESE

E’ principio consolidato in giurisprudenza in materia di requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee di imprese quello per cui sussiste una sostanziale coincidenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e percentuale di ripartizione nella esecuzione dei lavori, in ossequio al combinato disposto dell’articolo 37, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., e dell’articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.
Con specifico riferimento ai raggruppamenti di tipo orizzontale, l’articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. prevede che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nelle misure minime del 40% e che la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; è inoltre necessario che l’impresa mandataria in ogni caso possieda i requisiti in misura maggioritaria.
Proprio con specifico riguardo al possesso maggioritario dei requisiti da parte della mandataria, il citato ultimo periodo dell’articolo 95, comma 2, come precisato nel parere n. 236 del 5 novembre 2008, deve essere inteso con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall’attestazione SOA e spesa ai fini dell’esecuzione dei lavori e non in assoluto. Non è pertanto consentito che, al fine di dimostrare da parte dell’associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante abbia una quota di importo superiore o uguale a quello della mandataria, rinvenendosi la ratio della norma nell’esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto all’importo dei lavori a base d’asta.
In particolare, il criterio di verifica della misura maggioritaria non si identifica nel contributo potenziale della capogruppo alla copertura del requisito (cioè nella capacità della mandataria di assumere una quota dei lavori appaltati, da valutare sulla scorta delle qualificazioni da esse possedute), bensì occorre valorizzare il principio di corrispondenza sostanziale tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quella di esecuzione dei lavori desumibile dal combinato disposto dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, degli articoli 93, comma 4 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34/2000.
In altri termini, per la verifica dell’osservanza dell’articolo 95, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 occorre unicamente fare riferimento alla misura della classifica di qualificazione concretamente spesa dalle imprese raggruppate ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione alla gara e tale misura è esattamente segnata dalle rispettive quote di partecipazione.
Ne deriva che, qualora al raggruppamento temporaneo partecipano due sole imprese, l’aggettivo maggioritario – che connota la percentuale del possesso dei requisiti della capogruppo – indica che la mandataria deve spendere nella specifica gara una qualifica superiore al 50% dell’importo dei lavori e, quindi, maggiore dell’altra associata, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato: la capogruppo deve così partecipare nella misura almeno del 50% più uno dell’importo dei lavori (in tal senso, cfr. anche CGA, sez. giur., sentenza n. 306 dell’11 aprile 2008; TAR Sardegna, sez. I, sentenza n. 1181 dell’11 giugno 2008).
Nel caso di specie, pertanto, il costituendo raggruppamento temporaneo, avendo dichiarato che le quote di attività erano ripartite al 50% tra le parti e, conseguentemente, riportato per entrambe le società l’attribuzione ed il possesso al 50% delle categorie richieste, per le ragioni sopra esposte non può ritenersi qualificato per la partecipazione alla gara. In tal modo, infatti, il suddetto raggruppamento viola la citata disposizione del Regolamento, che impone alla mandataria il possesso maggioritario dei requisiti minimi prescritti dalla lex specialis, non raggiungendo il 50% più uno, previsto dall’ordinamento.
Ne consegue che la violazione della richiamata normativa generale in materia di raggruppamenti orizzontali rappresenta, di per sé, motivo di esclusione del raggruppamento concorrente, a prescindere dalla specifica motivazione indicata a supporto del provvedimento di esclusione dalla stazione appaltante durante le operazioni di gara. (Parere di Precontenzioso n. 43 del 02/04/2009)