29 gennaio 2006

Nuove soglie comunitarie

REGOLAMENTO (CE) N. 2083/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2005.
Modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Il regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Tassa sulle gare d’appalto di lavori pubblici

Dal 20 febbraio 2006 le Amministrazioni che bandiscono le gare d'appalto e le imprese che vi partecipano devono corrispondere all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il contributo previsto dall'articolo 1, commi da 65 a 69, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006).
1. Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Tale pagamento avviene al momento della attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
2. I soggetti che partecipano alla gara sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Il testo del Codice dei Contratti (commissione De Lise) nella versione del 17 gennaio 2006 come trasmessa al Consiglio di Stato.

Polizza di responsabilità civile professionale del progettista. Dichiarazioni ex art. 105, comma 4, DPR 554/99.

Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Comunicato del 30 novembre 2005.
La dichiarazione in questione deve essere presentata dal progettista alla data dell’affidamento dell’incarico, che coincide con quella della sottoscrizione del contratto.
Pertanto, le stazione appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione di impegno da parte delle compagnie di assicurazione in sede di gara, in quanto ciò risulta in contrasto con la suindicata disposizione e comporta un ingiustificato aggravio del procedimento. La suddetta dichiarazione deve contenere specificatamente l’impegno alla stipula della polizza da parte della compagnia assicuratrice che, in tal modo, assume un vero e proprio obbligo giuridico al successivo rilascio della polizza stessa.

Attività di verifica dei progetti di cui all’articolo 30, commi 6 e 6-bis, della legge 109/1994

Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Comunicato del 20 gennaio 2006.
Per l’affidamento degli incarichi di verifica di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui le S.A. non siano in grado di provvedere alle suddette attività tramite i propri uffici tecnici, esse dovranno operare delle selezioni dei soggetti da incaricare delle verifiche progettuali basate sui principi di pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.
Gli incarichi di verifica di ammontare pari o superiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui le S.A. non siano in grado di provvedere alle suddette attività tramite i propri uffici tecnici, dovranno essere affidati esclusivamente agli Organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45004, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi.

21 gennaio 2006

Le barriere stradali di sicurezza

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 21 giugno 2004 n.2367 (Gazzetta Ufficiale N. 182 del 5 Agosto 2004)
Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.
- Produttori (in acciaio)

Categorie di opere e qualificazione

I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza ai sensi dell’art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n.109.
La qualificazione può essere relativa a ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, o a ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo “OS” nell’Allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Ai fini dei bandi di gara le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate secondo le indicazioni degli articoli da 72 a 75 del Regolamento.

19 gennaio 2006

Bergamo, città alta dai colli

15 gennaio 2006

Nessuna esclusione senza contraddittorio

E’ illegittima l’esclusione da una gara d’appalto, basata sulla decisione dell’Amministrazione aggiudicatrice di respingere come anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia, tenendo conto unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti, relativi ad almeno il 75% dell’importo posto a base d’asta menzionato nel bando di gara, che gli offerenti erano tenuti ad allegare alla loro offerta, (c.d. “contraddittorio anticipato”) senza concedere a questi ultimi la possibilità di far valere il loro punto di vista, dopo l’apertura delle buste, sugli elementi di prezzo offerti che hanno dato luogo a sospetti. (Corte di Giustizia C.E. Sesta Sezione decisione del 27 novembre 2001 resa nei procedimenti riuniti C-285/99 e C-286/99). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 gennaio 2005 Sentenza n. 230

08 gennaio 2006

Modalità di tenuta del registro di contabilità

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Nota del 30 giugno 2003
sulle modalità di tenuta del Registro di contabilità.
E’ ammissibile l'utilizzo di programmi informatizzati per la tenuta del registro di contabilità, con l'obbligo, tuttavia, del rispetto delle formalità prescritte dal D.P.R. 554/99, ed apponendo sul medesimo l'imposta di bollo.
In ordine a quanto disposto dalla legge 383/2001 e relativa circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 92 del 22/10/2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate /Direzione Centrale normativa e contenzioso - con risoluzione n. 97/E del 27/03/02, ha disposto che "sono soggetti all'imposta in caso d'uso, nella misura di euro 10,33 (oggi elevata a euro 14,62)(art. 32 della Tariffa), per ogni esemplare dell'atto, documento o altro scritto e per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine o del relativo estratto, i seguenti documenti: giornale dei lavori, libretto delle misure, lista settimanale, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori, certificato per il pagamento di rate, conto finale dei lavori e relativa relazione".
Ai sensi dell’art.183 del Regolamento, i documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 codice civile; il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 codice civile.
Caratteristiche del registro di contabilità:
  1. - pagine preventivamente numerate
  2. - sottoscrizione in ogni pagina prima della compilazione da parte del RUP e dell'appaltatore
  3. - iscrizione delle partite in ordine rigorosamente cronologico
  4. - bollatura e numerazione da parte degli uffici del registro delle imprese, presso le Camere di Commercio
  5. - dichiarazione nell'ultima pagina del libro del numero dei fogli che lo compongono.

Per effetto del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2005 (pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) a decorrere dal 1° giugno 2005, l’importo dell’imposta di bollo è stato elevato a 14.62 euro.