lavori pubblici.it
ORIENTAMENTI PER PROGRAMMARE, PROGETTARE, APPROVARE, APPALTARE, REALIZZARE, COLLAUDARE, MANUTENERE LE OPERE PUBBLICHE _______________a cura di giuliano lorenzi
31 maggio 2011
LO SVOLGIMENTO DELLA GARA INFORMALE
Etichette: gara informale, procedura negoziata
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE OPERE DI ASFALTATURA
Etichette: sicurezza
30 maggio 2011
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE A UN MILIONE DI EURO
Etichette: lavori pubblici, soglia
TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
Etichette: art.46, esclusione
29 maggio 2011
QUESITI FREQUENTI
Etichette: faq
I POTERI DELLA COMMISSIONE DI GARA
Uno dei primi importanti poteri esplicati dalla Commissione è costituito dal cosiddetto potere di “autotutela decisoria”.
Costituisce principio pacifico e consolidato che la Pubblica Amministrazione, ed anche le Commissioni di gara, possono riesaminare sempre i propri atti, al fine di renderli legittimi o di adeguarli al pubblico interesse. Tale principio si riconnette non solo all’autotutela della P.A., ma anche al cosiddetto principio di “inesauribilità del potere amministrativo”, secondo il quale il potere, una volta esercitato, non viene consumato interamente, ma può essere motivatamente riesercitato, anche in funzione di ritiro degli atti precedentemente emanati. L’inesauribilità è collegata alla funzionalizzazione del potere amministrativo alla cura di pubblici interessi, per cui il potere può e deve essere riesercitato, laddove si appalesi opportuno o necessario per la tutela del pubblico interesse medesimo.
Il potere di autotutela decisoria, ovviamente, incontra limiti nel suo esplicarsi. Tali limiti sono rappresentati, innanzitutto, dalla trasparenza e dall’imparzialità, nel senso che il procedimento di autotutela, deve essere caratterizzato da una stretta osservanza ai due richiamati principi. La giurisprudenza ha puntualmente individuato i seguenti cinque limiti all’esplicarsi del potere di autotutela decisoria:- obbligo di una congrua motivazione;
- presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riconducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità;
- necessaria considerazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto anche del tempo trascorso dalla sua adozione;
- rispetto delle regole del contradditorio procedimentale;
- effettuazione di una adeguata istruttoria.
Inoltre, va considerato che la giurisprudenza mette in luce la necessità di ricercare un punto di equilibrio e di proporzione fra la rigidità formale delle procedure ed il livello di discrezionalità dei criteri di gara. In altri termini, la citata rigidità formale deve essere rapportata alla discrezionalità, nel senso che se quest’ultima è elevata, pure le garanzie formalistiche debbono essere adeguate in misura parallela.Viene, inoltre, attribuito alla Commissione il potere di sospendere le sedute, disponendo i relativi rinvii. Tale potere costituisce un eccezione al principio di continuità delle gare, il quale esige, nei limiti del possibile, che l’attività della Commissione venga concentrata temporalmente al massimo, allo scopo di evitare pericoli e deviazioni nella valutazione delle offerte. Come è ben noto, il principio di continuità non costituisce un “dogma assoluto”, ben conoscendo deroghe ed eccezioni.
La giurisprudenza evidenzia, tuttavia, la necessità che le interruzioni o le sospensioni siano motivatamente giustificate (CdS, sez. V, n. 442/1994; CdS, sez. IV, n. 1603/1998). Inoltre, la giurisprudenza (CdS, sez. IV^, n. 1.612/2002) evidenzia l’indispensabilità, in caso di rinvio, di predisporre misure idonee a prevenire la possibilità di manomissione dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti. T.A.R. Campania, sez. VIII, 20 luglio 2007, n. 6860
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NATURA GIURIDICA DELLA COMMISSIONE DI GARA
Il Codice dei contratti pubblici contiene una puntuale disciplina della commissione di gara, in riferimento all’eventualità, in cui si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 84), ed in tema di concorso di progettazione (art. 106).
Ai sensi dell’articolo 84, la commissione di gara:
- viene nominata dalla stazione appaltante (organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto);
- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- è possibile la partecipazione di funzionari, appartenenti ad altra amministrazione, in qualità di commissari esterni (possibilità introdotta dal secondo decreto correttivo, il D.Lgs n. 113/2007);
- è presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente (possibilità introdotta dal secondo decreto correttivo, il D.Lgs n. 113/2007).
I commissari, diversi dal presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che, nel biennio precedente, hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari, relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni, presso le quali hanno prestato servizio. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Ai sensi del comma 10° dell'articolo 84, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il comma 12° dell’articolo 84, infine, prescrive che, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Ai sensi dell’articolo 106 (concorso di progettazione), alla commissione di gara si applicano le medesime disposizioni, previste dall’articolo 84, nei limiti di compatibilità. Se ai partecipanti ad un concorso di progettazione viene richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica od una qualifica equivalente. T.A.R. Campania, sez. VIII, 20 luglio 2007, n. 6860
Etichette: commissione
24 maggio 2011
INFILTRAZIONI MAFIOSE - INFORMATIVA
Etichette: antimafia, informativa
INFORMATIVA PREFETTIZIA ATIPICA
Etichette: informativa
23 maggio 2011
FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALE
Etichette: fascia di rispetto
22 maggio 2011
LA NORMATIVA DEL SETTORE AUTOSTRADALE
- l’introduzione di specifici poteri sanzionatori ed ispettivi nei confronti delle Società Concessionarie;
- la modifica degli aspetti concessori degli investimenti programmati e della formula tariffaria;
- la disciplina dei casi di inadempimento da parte delle Società Concessionarie degli obblighi convenzionali;
- l’introduzione delle “Convenzioni Uniche”, le cui clausole, per la regolazione dei rapporti intercorrenti tra l’Anas e le Società Concessionarie, devono assicurare il soddisfacimento di specifici requisiti, inerenti, tra l’altro, la determinazione delle tariffe, la destinazione degli extraprofitti, gli obblighi informativi nei confronti dell’Anas ed il riequilibrio dei rapporti concessori.
Il quadro regolatore è stato poi arricchito dai seguenti testi normativi:
- la delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, applicabile in caso di richiesta da parte delle Società Concessionarie di riequilibrio del piano economico-finanziario, sia per le nuove concessioni che per quelle in essere;
- la Direttiva Interministeriale del 30 luglio 2007, che ha introdotto l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell’Anas delle operazioni comportanti modifiche soggettive delle Società Concessionarie ed in particolare l’obbligo di verifica della capacità del soggetto subentrante di adempiere agli obblighi assunti dalla Società Concessionaria uscente;
- la L. 101/2008, che ha convertito, con modifiche, il D.L. 59/2008 ed ha, tra l’altro, approvato ope legis tutti gli schemi di Convenzione Unica già sottoscritti tra l’Anas e le Società Concessionarie, alle relative date di entrata in vigore;
- la L. 2/2009, che ha convertito il D.L. 185/2008 ed ha ulteriormente modificato la disciplina del settore autostradale dettata dalla L. 286/2006, prevedendo la possibilità, per le Società Concessionarie che ne facciano richiesta, di concordare con l’Anas una formula semplificata di adeguamento annuale della tariffa di pedaggio, basata su una percentuale fissa dell’inflazione reale, per l’intera durata della convenzione. Il provvedimento ha inoltre disposto la sospensione degli incrementi delle tariffe autostradali fino al 30 aprile 2009 e la loro applicazione solo a decorrere dal 1° maggio dello stesso anno;
- la L. 14/2009, di conversione del D.L. 207/2008 (cd. “Milleproroghe”), che ha modificato la disciplina relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dalle Società Concessionarie. E’ stata infatti ripristinata, per i concessionari autostradali che non sono “amministrazioni aggiudicatrici”, la disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, consentendo così l’affidamento a società controllate/collegate (cd. “affidamenti infragruppo”) degli interventi previsti nelle concessioni, nel limite prefissato del 60%. La L. 286/2006 aveva infatti previsto unicamente affidamenti a terzi, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica;
- la L. 166/2009, di conversione del D.L. 135/2009, che ha previsto, ai fini della realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, il trasferimento, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore ad un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’Anas e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato. In ogni caso il decreto in questione consente il citato trasferimento solo per le infrastrutture ricadenti interamente nel territorio di competenza di una singola Regione e per quelle previste dagli strumenti di programmazione vigenti;
- la L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) che ha previsto, all’art. 2, comma 202, la modifica dell’art. 8 duodecies, comma 2, del D.L. 59/2008 (convertito dalla L. 101/2008). In particolare tale modifica ha comportato l’approvazione degli schemi di Convenzione Unica sottoscritti “alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini della invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La Legge Finanziaria 2010 ha altresì introdotto una specifica disciplina in relazione alle procedure ad evidenza pubblica di affidamento delle concessioni, che scadono entro il 31 dicembre 2014. Si evidenzia che la disciplina recata dalla L. 191/2009 è stata in parte modificata, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 78/2010;
- la L. 122/2010 che ha convertito, con modifiche, il D.L. 78/2010, che ha in primo luogo introdotto specifiche modifiche normative in relazione ai criteri ed alle modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dall’Anas, nonché all’importo del canone annuo direttamente corrisposto alla stessa. Con riferimento alla tematica delle concessioni autostradali, la citata L. 122/2010, modificando l’art. 8 duodecies, comma 2, del D.L. 59/2008, ha disposto l’approvazione degli schemi di Convenzione Unica sottoscritti alla data del 31 luglio 2010, precisando che, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del CIPE da parte delle Società Concessionarie di tali schemi ovvero dei relativi piani economico-finanziari, non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione previste dal D.L. 262/2006.
Etichette: autostrade
21 maggio 2011
SMART CIG
La semplificazione della procedura di rilascio del CIG rappresenta di conseguenza uno snellimento delle procedure inerenti il sistema di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di cui alla L. 217/2010, il quale è imperniato proprio sui codici CIG e CUP (Codice Unico di Progetto). La procedura semplificata è applicabile per le seguenti fattispecie contrattuali:
- contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 Euro, affidati ai sensi dell'art. 125 del D. Leg.vo 163/2006, o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- contratti di cui agli artt. 16, 17 e 18 del medesimo decreto, indipendentemente dall'importo;
- altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di 150.000 Euro;
- contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 218 e 149 del Codice.
Sono previste due modalità di rilascio semplificato del CIG:
- acquisizione di singolo CIG a fronte dell'immissione di un numero ridotto di informazioni;
- possibilità di richiedere fino a 2 carnet contenenti ognuno 50 CIG ed aventi scadenza fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. La stazione appaltante ha l'obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet, pena l'esclusione dal rilascio di nuovi carnet.
L'accesso al nuovo sistema è consentito, all'indirizzo https://smartcig.avcp.it/ a tutti gli utenti già abilitati al sistema SIMOG, mentre i nuovi utenti dovranno prima registrarsi all'indirizzo http://anagrafe.avcp.it.
Etichette: cig
18 maggio 2011
I POTERI DELLA COMMISSIONE DI GARA
Etichette: commissione
17 maggio 2011
DECRETO SVILUPPO
Etichette: decreto 70
15 maggio 2011
IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Di conseguenza, essendo sfornito di ogni efficacia provvedimentale, è altresì privo di concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione.
Gli eventuali errori contenuti nel certificato possono semmai essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica. Su tali conclusioni, come già ricordato, la giurisprudenza appare largamente maggioritaria: si vedano in particolare, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 12.1.2010, n. 21; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20.9.2010, n. 17479; TAR Toscana, sez. I, 28.1.2008, n. 55; TAR Valle d’Aosta, 15.2.2008, n. 16; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4.11.2004, n. 5585 e TAR Lazio, sez. I, 28.5.1999, n. 542.
Nel Comune di Milano, tale orientamento risulta confermato dalla lettura dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (norma espressamente richiamata nell’atto impugnato, cfr. doc. 1 della ricorrente), in forza del quale (vedesi comma 2°), il documento ivi gravato <<...ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l’Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia>>; il che esclude che un eventuale certificato erroneo possa avere effetti cogenti sulle successive determinazioni del Comune".
Etichette: destinazione urbanistica
S.I.O.S.
Le imprese escluse avevano contestato l’esclusione, rivendicando la possibilità di subappaltare le opere o.g. 11, sostenendo l’inapplicabilità del cennato art. 13, a loro dire, riguardante solo le “opere speciali” (d’ora in poi o.s.) di cui al d.P.R. n. 34/2000. La s.a. aveva chiesto un parere (ex art. 6, d.lgs. n. 163/2006) all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che aveva aderito alla tesi delle escluse, pertanto, riammesse in gara.
Il Consiglio di Stato, al contrario risolve in senso opposto a quanto contenuto nel parere dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed ha affermato che: "la questione della subappaltabilità delle opere generali è stata ampiamente dibattuta, in relazione al fatto che l'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, consente detta scorporabilità delle o.g. e delle o.s., salvo il divieto di cui all'art. 13, comma 7, legge n. 109/1994 (ora art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163/2006), ostativo al subappalto delle opere (diverse da quelle prevalenti ed ove eccedenti il valore del 15% dell'importo totale dei lavori) "... per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali... ".Dunque, l'individuazione delle opere rientranti nel divieto dev’essere di tipo sostanziale, non formale (con riguardo, cioè, alle declaratorie ex d.P.R. n. 34/2000, all. A, delle o.g. e delle o.s.), per cui, ai fini dell'applicabilità del divieto, occorre verificare, di volta in volta, in rapporto a ciascun appalto, se le opere classificate come generali siano in concreto di "notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica", indipendentemente dalla relativa declaratoria formale: in proposito, prevale l’esigenza di evitare che l’aggiudicataria, classificata per le opere prevalenti, agisca da copertura per una serie di mascherati subappalti concernenti proprio le opere di maggiore complessità tecnologica (indipendentemente dalla loro classificazione come o.g. o come o.s. da parte di una normativa grezza e sommaria) con conseguenti difficoltà, sia per la valutazione sostanziale dell’offerta e dell’esecuzione, sia per l’eventuale rivalsa (cfr. C.S., sez. IV, dec. 19 ottobre 2004 n. 6701; sez. VI, dec. 19 agosto 2003 n. 4671).
Proprio la discussa categoria o.g. 11 ricomprende opere impiantistiche termiche, idrauliche, elettriche, telefoniche ed altro, di contenuto tecnologico complesso, per cui alle o.g. 11 deve ritenersi applicabile il divieto di subappalto ex art. 13, comma 7, legge n. 109/1994, cit., donde l’erroneo parere dell’Autorità di vigilanza e gli errati provvedimenti adottati sulla base di detto parere". (decisione del Consiglio di Stato n. 2479 del 2011)
07 maggio 2011
L'AUTONOMIA DELL'APPALTATORE
Decisiva è l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza che il comune aveva reso edotta l’impresa appaltatrice delle lagnanze del G. e dei danni denunciati, invitando ad ovviare a tali inconvenienti, ma l’impresa non aveva ottemperato all’invito; ed anche questo è un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione. CASSAZIONE CIVILE, sez. III, 28 giugno 2005, n. 13934
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05 maggio 2011
I POTERI DELLA COMMISSIONE DI GARA
Etichette: commissione
04 maggio 2011
AVVALIMENTO PER I REQUISITI ISO 9000
Secondo il Consiglio di Stato l'ampia operatività dell'avvalimento, come già ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, deve essere estesa anche ai requisiti che attestano elementi qualitativi, quali, ad esempio, la certificazione ISO. L'istituto dell'avvalimento ha lo scopo di incentivare la concorrenza, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti e non contiene alcun divieto sui requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento. L'avvalimento assume, quindi, una portata generale e si deve evitare ogni lettura restrittiva dell'ambito di operatività della nuova disciplina.
A parere del CdS, non persuade l’indirizzo interpretativo espresso dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, secondo cui la norma porrebbe un divieto assoluto ed inderogabile di ricorrere all'avvalimento al fine di dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi.
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03 maggio 2011
IL LUCRO CESSANTE
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ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO
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01 maggio 2011
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Ciò in quanto, ancorché dettate per gli appalti di opere pubbliche, tali disposizioni riflettono regole generali di comune prudenza, sicché la loro inosservanza integra una colpa grave che comporta la responsabilità (nel caso, del direttore dei lavori) nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c. La mancata rilevazione della presenza di un blocco di laterizio residuato da precedenti lavorazioni, che aveva impedito «un omogeneo distribuirsi del terreno», e che è rimasto nel caso accertato aver causato un «vuoto nel terreno sotto la colonna n. 15» nel quale quest'ultima è, all'esito della perforazione della pavimentazione in calcestruzzo sprofondata per circa 25 cm., correttamente è stata dunque ritenuta integrare l'inadempimento contrattuale della società appaltatrice, con conseguente affermazione della relativa responsabilità. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 31/05/2006 Sentenza n. 12995
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PERIZIA DI VARIANTE IN SANATORIA
In particolare, sulla perizia di variante l’AVCP rileva che la stessa appare formulata nei limiti economici previsti dall’art. 25, co. 3, 2° e 3° periodo della L.109/94. Emerge, però, dalla documentazione agli atti che alcune delle lavorazioni e forniture di materiali previsti nella variante siano state oggetto di esecuzione prima dell’approvazione della perizia di variante stessa. Ciò appare in contrasto, come più volte indicato dal Consiglio dell’Autorità (Determinazione n. 16/2000 del 5 aprile 2000 - Deliberazione n. 35 del 23/05/2006), con l’art. 25 della L.109/94, il quale non prevede l’approvazione di perizie di variante in sanatoria, ancorché nell’interesse della Amministrazione e da questa disposte.
Per quanto attiene i termini di ultimazione dei lavori emerge che le opere non ultimate rappresentano meno dell’1% del totale e, pertanto, non sembra essere impedita l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvo assegnare all’impresa esecutrice un congruo e perentorio termine per il completamento delle parti non ultimate, nel caso le sistemazioni esterne..
L'AVCP evidenza che, dalla lettura della documentazione agli atti del fascicolo, appare emergere una differenza di approccio da parte dei soggetti interessati (Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori, Collaudatore) con rilevazione di difficoltà nelle relazioni interpersonali tra gli stessi con conseguente produzione di copiosa corrispondenza. Si ritiene che, come stabilito dall’art. 1 della legge-quadro, compito primario di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione di un contratto di lavori pubblici sia quello di cooperare con leale collaborazione, secondo criteri di efficienza ed efficacia, per il raggiungimento dell’obiettivo primario dato dalla concreta conclusione dell’oggetto contrattuale, il quale, non va dimenticato, costituisce sempre opera o lavoro soddisfacente un superiore interesse collettivo, ed ogni ritardo nella sua conclusione costituisce, di per sé, ove non espressamente e correttamente giustificato, un danno per il bene comune, il quale, specialmente in un ambito sanitario ed ospedaliero, incide sul diritto costituzionalmente garantito della salute dei cittadini. Per queste considerazioni il Consiglio:
- rileva, nonostante il contrasto con l’art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n.109, della procedura di approvazione della perizia di variante in sanatoria, disposta con la deliberazione n. 271 del 13.10.2009, che ragioni di opportunità e speditezza hanno determinato la esecuzione e fornitura di alcune lavorazioni poi ricomprese nella perizia di variante, che hanno consentito di non sospendere i lavori in attesa della conclusione del procedimento di approvazione della perizia stessa;- non ritiene sussistano evidenti ragioni che impediscano l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, data l’esiguità, in termini economici, delle lavorazioni residue, salvo assegnare all’impresa esecutrice un congruo e perentorio termine per il completamento delle parti non ultimate;
- richiama i soggetti interessati all’esecuzione del contratto di appalto, all’adozione di comportamenti di leale collaborazione, secondo criteri di efficienza ed efficacia, utili al raggiungimento dell’obiettivo principale, dato dalla concreta conclusione dell’oggetto contrattuale, il quale, non va dimenticato, costituisce sempre opera o lavoro soddisfacente un superiore interesse collettivo, ed ogni ritardo nella sua conclusione costituisce, di per sé, ove non espressamente e correttamente giustificato, un danno per il bene comune, il quale, specialmente in un ambito sanitario ed ospedaliero, incide sul diritto costituzionalmente garantito della salute dei cittadini.
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VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Costituisce causa di legittima sospensione dei lavori da parte dell'amministrazione committente il verificarsi di casi di forza maggiore, fra i quali deve farsi rientrare anche il factum principis consistente in ordini o divieti di un'autorità amministrativa estranea al rapporto contrattuale, dai quali derivi l'impossibilità di eseguire la prestazione a prescindere dal comportamento dell'obbligato e senza sua colpa riguardo alle cause che hanno determinato i medesimi.
Le variazioni apportate in corso di esecuzione di un'opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se riassunte in una cd. "perizia di variante" successivamente approvata dal competente organo dell'ente appaltante, possono essere "sanate" quanto al profilo dell'irregolarità derivante dalla mancanza dell'ordine scritto, ma tale sanatoria non è idonea a spiegare ultrattivamente i suoi effetti, per il passato, sino al punto da escludere che l'irregolarità medesima sia stata la causa di vicende ulteriori riguardanti l'appalto, come il ritardo nella corresponsione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore. Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 02/07/1998 n. 6470
Sono illegittimi gli atti aggiuntivi ad un contratto di esecuzione di opera pubblica quando i lavori ivi contemplati non hanno ad oggetto opere accessorie a quelle commesse con i primitivi contratti ma hanno interessato prevalentemente l'esecuzione dell'intera opera da realizzare, per essere conseguenti ad evidenti carenze ed errori delle previsioni progettuali non suffragate a suo tempo da appropriate indagini tecniche.
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