28 ottobre 2008

D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI

Il DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162 (G.U. n. 249 del 23 ottobre 2008) riguarda, tra l’altro, “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione”.
L’art.1 (Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi), prevede che per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
Per variazioni in aumento, le disposizioni non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore e non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Per le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 133, commi 4 e 5.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

26 ottobre 2008

ART. 37. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Il comma 11 dell'art. 37 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152 del 2008:
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.

Bisogna però leggere il comma unitamente al disposto del Regolamento (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554):
Art. 74. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

I casi che si possono ipotizzare sono quindi i seguenti:
1 – l’aggiudicatario è in possesso di adeguata qualificazione anche per le lavorazioni delle SIOS: esegue direttamente e può subappaltare il 30% delle categorie in analogia con la prevalente;
2 – l’aggiudicatario non è in possesso di adeguata qualificazione per le lavorazioni delle SIOS: ha costituito una associazione temporanea di tipo verticale che esegue i lavori e può subappaltare il 30% delle categorie in analogia con la prevalente;
3 - l’aggiudicatario non è in possesso di adeguata qualificazione per le lavorazioni delle SIOS: intende subappaltare il 30% delle relative lavorazioni ma per il restante 70% è comunque tenuto a costituire una associazione temporanea di tipo verticale che esegue i lavori e può a sua volta subappaltare il 30% (del 70%) delle categorie. E’ un caso poco probabile, perché sembrerebbe più semplice avere un unico partner per ogni lavorazione anziché due/tre per i quali sarebbe ben difficile, in generale, separare le responsabilità.
E’ opportuno attenersi ai casi 1) e 2).

25 ottobre 2008

ART. 49. AVVALIMENTO

Il comma 6 dell’art. 49, è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008:
6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.

ART. 41. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

I commi 1 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008:
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).

20 ottobre 2008

CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE

Il terzo decreto correttivo accoglie una interpretazione che era gia` stata proposta dall`Autorita` di Vigilanza con determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001.
Accogliendo i rilievi comunitari, il legislatore ha dovuto affrontare il problema del divieto di subappalto previsto per alcune categorie superspecializzate, qualora non prevalenti e con una incidenza superiore al 15% dell`importo complessivo.
I nuovi bandi dovranno ammettere in questi casi il subappalto nel limite massimo del 30 per cento. In questo modo queste lavorazioni sono trattate alla medesima stregua della categoria prevalente.
A questa conclusione era giunta l`Autorita` con un ragionamento estremamente logico (ai tempi della determinazione, peraltro non in linea con le disposizioni): la categoria prevalente e` piu` importante (almeno da un punto di vista economico) rispetto alla categoria scorporabile. E allora cosi` come la superspecializzata, quando prevalente, puo` essere subappaltata nel limite massimo del 30%, non si vede perche` la stessa non debba poter essere subappaltata entro questo limite, anche quando e` scorporabile e non prevalente (e quindi di minor impatto economico).
La categoria superspecializzata, quando scorporabile e di importo superiore al 15% dell`importo complessivo dell`appalto, sara` dunque assoggettata a una disciplina identica a quella prevista per la categoria prevalente. (art. 37, comma 11).
Questa modifica pero` di fatto non semplifichera` la qualificazione delle imprese in gara evitando l`obbligo di costituire le Ati verticali.
Difatti se la categoria superspecializzata potra` essere subappaltata solo fino al 30% dovra`, per il restante 70%, essere eseguita dal concorrente che ha partecipato alla gara e che, di conseguenza, deve possederne le adeguate qualificazioni.
Una ulteriore novita` e` che il corrispettivo spettante al subappaltatore che abbia realizzato parte della categoria superspecializzata, dovra` essere versato direttamente da parte del committente al subappaltatore, indipendentemente da quanto disposto nel bando di gara. Per queste non varra` piu`, pertanto, la regola generale per la quale spetta alle amministrazioni scegliere tra pagamento diretto al subappaltatore o, invece, all`appaltatore che deposita le fatture quietanzate. Il bando di gara dovra` ottemperare alla norma e prescrivere il pagamento diretto.

12 ottobre 2008

TESSERINO DEL LAVORATORE

Il Ministero del Lavoro ha affermato che la tessera di riconoscimento dei lavoratori impiegati in cantieri edili, oltre ad essere corredata da fotografia e a contenere nome e cognome, deve necessariamente indicare la data di nascita del lavoratore.
In sostanza si ribadisce quanto già affermato con la circolare n. 29/2006 con la quale è stato precisato quali sono i dati personali minimi da indicare sulla tessera di riconoscimento dei lavoratori del comparto edile, di cui all'art. 36 bis, comma 3 della L. 248/2006 di conversione del «Decreto Bersani». In particolare la circolare n. 29/2006 chiarisce che «i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro».
L'indicazione della data di nascita sul tesserino del lavoratore è indispensabile per perseguire le finalità legislative di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori edili e di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, di cui al comma 1, art. 36 bis, della citata L. 248/2006.
In ogni caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 36 bis della L. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo legato alla tessera di riconoscimento mediante l'annotazione dei medesimi dati sopra elencati, relativi al personale giornalmente impiegato, sull'apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro e tenuto sul luogo di lavoro.

02 ottobre 2008

CODICE CONTRATTI PUBBLICI: TERZO DECRETO CORRETTIVO

Sulla G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 è stato pubblicato il Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62” in vigore dal 17 ottobre 2008.
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