30 agosto 2006

NORME SU VIA E VAS del Codice Ambiente rinviate al 31.1.2007

La Legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2006) ha introdotto il rinvio dell’entrata in vigore della Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006).

Art. 1-septies. (Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007».

29 agosto 2006

SICUREZZA NEI CANTIERI (applicazione del D.LGS. 494/96)

Si deve fare riferimento ai seguenti documenti:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003) è stato emanato in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 1 marzo 2006, ha approvato le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03 – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1 legge 109/94” predisposte dal gruppo di lavoro Sicurezza Appalti Pubblici presso ITACA e dal “Coordinamento tecnico delle Regioni per la prevenzione nei Luoghi di Lavoro” – Coordinamento Sanità.

L’Autorità di Vigilanza LL.PP. ha pubblicato la Determinazione n. 04 del 26/07/2006 Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. Dpr 222/2003. Art. 131 d.lgs. n. 163/2006.
L'art. 36-bis della Legge 4/8/2006 introduce "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

26 agosto 2006

NORME TRANSITORIE fino al nuovo Regolamento (art. 253 del Codice)

Per effetto dell’art. 253, commi 9, 18, 20, 22, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento:
- per i lavori in economia (art. 253 comma 22 a) si applicano gli articoli da 142 a 148 del DPR 554/99;
- per le forniture di beni e servizi in economia (art. 253 comma 22 b) si applicano il DPR 384/01 e i provvedimenti emessi dalle Amministrazioni in esecuzione dell’art. 2 del DPR 384/01;
- per i raggruppamenti temporanei, ai fini dell’art. 37, i requisiti che devono possedere mandataria e mandanti sono quelli previsti dal DPR 554/99 e DPR 34/00;
- per la verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare, in relazione all’art. 95 comma 1, si applica l’art. 18 del DPR 554/99; l’art. 95 non si applica alle opere per le quali al 25/6/05 è già intervenuta l’approvazione del progetto preliminare;
- la verifica della progettazione, in relazione all’art. 112 comma 5, può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. Gli incarichi di verifica di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

25 agosto 2006

NORME TRANSITORIE fino al 31.1.2007 (art. 253 del Codice)

Per effetto dell’art. 253, commi 1, 1-bis, 1-ter, come introdotti dalla Legge 228/06 (emendamento Di Pietro) entrata in vigore il 12 luglio 2006, è differita al 1° febbraio 2007 l’entrata in vigore dei seguenti articoli per alcune fattispecie di contratti pubblici:
- per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture dei settori ordinari e speciali:
art. 33 (centrali di committenza)
art. 49 comma 10 (relativo all’avvalimento)
art. 58 (dialogo competitivo)
art. 59 (accordi quadro)
- per i contratti di lavori, di qualsiasi importo nei settori ordinari:
art. 3 comma 7 (definizione di appalto pubblico di lavori)
art. 53 commi 2 e 3 (appalto integrato)
art. 56 (procedura negoziata previo bando di gara)
art. 57 (procedura negoziata senza previo bando di gara)
Ai sensi dell’art. 1-octies, comma 2 della Legge 228/06, le fattispecie sopra indicate sono regolate dalle disposizioni elencate nell’art. 256 comma 1 del Codice, cioè dalle norme previgenti di cui è stabilita l’abrogazione).
Ne consegue che, fino al 31 gennaio 2007:
- per la trattativa privata (procedura negoziata) relativa ai lavori di qualsiasi importo nei settori ordinari continua ad applicarsi l’art. 24 della L. 109/94 e art. 78 del Regolamento;
- per l’appalto integrato si applicano l’art. 19 della L. 109/94 con i collegati articoli del Regolamento (art. 25 comma 3, art. 42 comma 2, art. 47 comma 1, art. 140);
- per le forniture di beni e servizi di qualsiasi importo (quindi anche per gli incarichi di progettazione) si applicano le norme del Codice, compresi gli articoli 56 e 57.

22 agosto 2006

LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (articoli 11 e 12 del Codice)

1 – Verifica delle previsioni contenute negli atti di programmazione dell’Amministrazione;
2 – Determinazione a contrattare con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di selezione delle offerte;
3 – Selezione dei partecipanti mediante uno dei sistemi previsti dal Codice per la individuazione dei soggetti offerenti;
4 – Selezione della migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dal Codice;
5 – Dichiarazione di aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente;
6 – Verifica e approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1;
7 – Aggiudicazione definitiva;
8 – Verifica del possesso dei prescritti requisiti;
9 – Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti;
10 – Comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
11 – Stipulazione del contratto entro 60 giorni dalla fase 9 (salvo diverso termine previsto dal bando oppure salvo differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario) e non prima di 30 giorni dalla fase 10 (salvo urgenza);
12 – Approvazione del contratto da parte dell’organo competente ai sensi dell’art.12, comma 2;
13 – Eventuale controllo del contratto di cui all’art.12, comma 3;
14 – Esecuzione del contratto (può avere inizio solo dopo che è divenuto efficace, salvo urgenza).