21 settembre 2008

NESSUNA REVISIONE PREZZI PER 2006/07

DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 settembre 2008.
Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata. (Gazzetta Ufficiale N. 214 del 12 Settembre 2008)

L'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha previsto che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. Poiché gli scostamenti tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata risultano:

anno 2006: scostamento in punti percentuali 0,3;
anno 2007: scostamento in punti percentuali -0,3;

il Decreto stabilisce che non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni 2006 e 2007.
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Per quanto riguarda i materiali:
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto 24 luglio 2008 recante: “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi”. Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 2 gennaio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2005 e al decreto emanato per la prima volta in data 30.6.2005 relativo alla rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Si vedano anche:
la Circolare n. 5/2005 dell'ANCE sulla revisione prezzi
la Circolare 4 agosto 2005, n. 871 del Ministero infrastrutture sull'applicazione del decreto caro-ferro

12 settembre 2008

DAL 15/9/08 SI APPLICA IL NUOVO VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV)

Il Regolamento della Commissione Europea 28 novembre 2007, n. 213/2008 recante modifiche al Regolamento (CE) n. 2195/2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU/L/74 del 15 marzo 2008 si applica a partire dal 15 settembre 2008.

10 settembre 2008

CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'

Sulla G.U. n. 193 del 19.8.2008 è stata pubblicata la delibera dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 30.7.2008, che apporta modifiche alla precedente delibera in data 24.1.2008, concernente l'entità e le modalità di versamento del contributo a copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità stessa. L'Autorità ha deciso di modificare il citato art. 3, comma 4, della delibera 24.1.2008, stabilendo che a far data dall'1.9.2008, per le procedure di selezione del contraente relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l'importo totale posto a base di gara, mentre le imprese che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

DURC E AUTOCERTIFICAZIONE

La presentazione di autocertificazione, copia di modelli F24 e di bollettini di versamenti postali non è idonea ad attestare la regolarità contributiva di impresa aggiudicataria perché non mette comunque la stazione appaltante nelle condizioni di controllare se siano stati assolti tutti gli oneri contributivi (e, cioè, se i versamenti siano stati effettuati sempre e per tutti i dipendenti).
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4035 del 25/08/08 , respingendo il ricorso, presentato da un’impresa risultata aggiudicataria di una gara d’appalto pubblica, contro la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 635 del 25/05/2006 che aveva revocato la suddetta aggiudicazione con la motivazione, tra l’altro, che l’impresa aveva presentato, ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva, autocertificazione, copia dei modelli F 24 ed i bollettini di versamento postali , omettendo, dunque, la presentazione del DURC (richiesto, tra l’altro, esplicitamente nel bando di gara).
L’”autocertificazione” (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell’attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all’esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell’affidamento” e che il durc “non è surrogabile ad opera dell’imprenditore, per l’evidente ragione che siffatto documento proviene dai soggetti creditori, e non dal soggetto debitore, dei contributi e degli altri adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi”.