09 aprile 2007

Determinazione dell’Autorità sulle tariffe

Determinazione dell’Autorità n. 4/2007 del 29 marzo 2007
Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Per quanto riguarda l’importo stimato da porre a base di gara, si ribadisce quanto già affermato nella determinazione dell’Autorità 19 gennaio 2006, n. 1, circa la necessità che le stazioni appaltanti indichino nelle procedure di conferimento degli incarichi gli elementi essenziali della prestazione ed in particolare l’importo stimato, dovendosi ritenere insufficiente il semplice richiamo all’applicazione delle tariffe professionali da effettuarsi ex post, ancor più alla luce dell’abrogazione dei minimi tariffari.
Si deve, poi, tenere presente che prima dell’entrata in vigore della legge 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per legge, le gare per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto sulle spese per l’espletamento dell’incarico. Con l’abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l’intero importo della prestazione (onorario più le spese).
Per quanto riguarda le modalità di definizione dell’importo stimato dell’appalto, l’articolo 2, comma 2, della legge 248/2006, indica quale criterio per individuare l’importo da porre a base di gara le vigenti tariffe “ove motivatamente ritenute adeguate”. Al riguardo si richiama il principio di adeguatezza previsto dal secondo comma, dell’articolo 2233, del Codice Civile, che stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Ciò significa che per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta applicando il D.M. 4 aprile 2001, che è richiamato dall’articolo 253, comma 17, del Codice e la cui validità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352 del 2006.
In relazione alla questione dell’applicabilità del comma 12-bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 - disposizione citata espressamente dall’articolo 92, comma 4, del Codice – l’Autorità ritiene che la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non abbia più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l’importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).
In conclusione l’Autorità:
a) E’ dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;
b) Ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;
c) Ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;
d) E’ dell’avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
e) Ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;
f) Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.

01 aprile 2007

L.R. n. 6 del 22 marzo 2007 - Disposizioni in materia di opere pubbliche

Con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 38, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, apportate con il comma 2, lettera b), dell’art. 1, della legge regionale 22 marzo 2007 n. 6 (BURL n.12 del 23.3.2007 s.o. n.1), la nomina dei collaudatori sarà di competenza delle singole amministrazioni esecutrici di lavori pubblici, indipendentemente dalla sussistenza di un eventuale finanziamento regionale per la realizzazione dei lavori stessi.
Pertanto dal 7 aprile 2007, in applicazione del comma 1, dell’art. 38 della L.R.70/1983 “L'ente appaltante provvede, ai sensi della legislazione vigente, alla nomina dei collaudatori ed all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori”.
Si ricorda comunque che, in base a quanto stabilito dall’art. 32 commi 1 e 2, l.r. 70/1983, non possono essere affidati collaudi di opere di interesse regionale a soggetti non iscritti all’albo regionale dei collaudatori, per l’iscrizione al quale rimangono in vigore le disposizioni della suddetta legge regionale.
L’albo aggiornato e consultabile sul sito:
http://www.oopp.regione.lombardia.it/Collaudatori.htm
Con la legge regionale n.6/2007 è stato modificato anche il comma 2 dell’art. 31 della legge regionale 70/1983 che ora dispone: “2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di EURO, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico”.