24 giugno 2009

SEMPLIFICAZIONE

Legge 18/6/2009 n. 69 (S.O. 19/6/2009 n. 140)
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile

Art. 17 - Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
1. Al fine di fonteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Nell'offerta economicamente più vantaggiosa è illegittimo il criterio di attribuzione del punteggio al prezzo che abbia l'effetto di privare di sostanziale incidenza l'offerta economica assegnando preponderanza decisiva a quella tecnica.
Deve essere adottata una formula che consenta una distribuzione del punteggio per l’offerta economica proporzionale alla differenza tra i ribassi proposti; tale obiettivo può essere conseguito attraverso il sistema della interpolazione lineare.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 marzo 2009, n. 1368

02 giugno 2009

CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING

Se nel corso della durata di un rapporto di concessione sorto per affidamento diretto muta la compagine sociale dell’affidatario che era totalmente in mano pubblica (con l’ingresso anche minoritario di privati) ciò comporta vulnerazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di concorrenza. Se ne ricava che, oltre a dover sussistere nel momento genetico del rapporto, la proprietà pubblica della totalità del capitale sociale non solo deve permanere per tutta la durata del rapporto ma deve anche essere garantita da appositi e stabili strumenti giuridici, quali il divieto di cedibilità delle azioni posto ad opera dello statuto.
Di nuovo, i Giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito come l’elemento costitutivo dell’in house providing, oltre alla sussistenza del controllo analogo e della attività svolta essenzialmente per l’ente o gli enti partecipanti, sia dato dal capitale completamente pubblico.
La decisione, in estrema sintesi, rammenta come detto carattere pubblico totalitario della partecipazione, comprensibilmente, non debba e non possa venir meno, se non a pena di decadenza dall’affidamento diretto che la Società in house aveva inizialmente ricevuto dall’amministrazione al momento della sua costituzione; e tale perdita non deve avvenire nemmeno in futuro, con garanzia sul punto data dal ricorso ad idonei istituti (incedibilità delle quote, etc.). Consiglio di Stato Sezione V - Sentenza 3 febbraio 2009, n. 591

ACCIAI PER CEMENTO ARMATO B450A E B450C


In vigore dal 30 giugno 2009 la parte delle NTC su caratteristiche e requisiti degli acciai per cemento armato B450A e B450C.
Il comma 1-bis dell'art. 5 della L.33/2009, di conversione in legge del decreto-legge 5/2009, ha disposto l'entrata in vigore dal 30 giugno 2009 della parte delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008 relativa all'acciaio B450A e B450C, contenute nel paragrafo 11.3.2.

Art5 - 1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma e' stabilito al 30 giugno 2009.

01 giugno 2009

UE: FERROVIE

Regolamento UE 16 dicembre 2008, n. 1335/2008
Regolamento del parlamento europeo recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’agenzia).
Direttiva UE 16 dicembre 2008, n. 2008/110/CE
Direttiva che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

UE: MATERIALI DA COSTRUZIONE

È stata pubblicata nella GUCE del 16 dicembre 2008 – C 321 – la Comunicazione della Commissione circa l’applicazione della Direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.
La Comunicazione elenca materiali e norme relative del CEN, l’organismo europeo di normalizzazione, aggiornate al 16 dicembre 2008 (2008/C 321/01).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Nella redazione dei bandi di gara le amministrazioni devono attenersi ad una netta e rigida separazione tra criteri di idoneità, ovvero di selezione dell'offerente, e criteri di aggiudicazione, ovvero di selezione dell'offerta. E' questo il principale chiarimento fornito dal Consiglio di Stato, con la sentenza della V sezione in data 16.2.2009, n. 837.
E' di conseguenza illegittima la clausola del bando di gara che opera una commistione tra requisiti di ammissione alla gara ed elementi valutabili in sede di esame dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con queste motivazioni la Corte ha ritenuto fondata la censura di illegittimità del disciplinare di gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi, nella parte in cui prevedeva che una consistente porzione del punteggio attribuibile per le caratteristiche tecnico qualitative dell'offerta - 20 punti su 50 - dovesse essere assegnata in considerazione della «capacità professionale e specializzazione»: nello specifico, 10 punti in ragione del fatturato realizzato nell'ultimo triennio nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri 10 punti in ragione del rapporto tra detto fatturato ed il fatturato globalmente realizzato nel medesimo periodo. La sentenza, dopo aver richiamato la giurisprudenza in tema di commistione tra elementi soggettivi di qualificazione del concorrente ed elementi oggettivi attinenti alla qualità dell’offerta, ha osservato come nel caso di specie «l'amministrazione ha attribuito un illegittimo rilievo ad elementi che nulla hanno a che vedere con il valore intrinseco dell'offerta».
L'orientamento della sentenza in commento è conforme a quello espresso dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee, e recepito nell'ordinamento italiano attraverso la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1.3.2007 la quale ha definito i principi e le regole cui devono attenersi le stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara per l'attribuzione di appalti di servizi, alla luce dei principi e delle norme del diritto comunitario.
Si ricorda inoltre, a proposito dei criteri per la selezione della migliore offerta negli appalti pubblici, la determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 5 del 8.10.2008.
Chiarisce infine la Corte, conformemente al consolidato e costante orientamento della giurisprudenza, che anche se le scelte operate dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta sono ampiamente discrezionali, tali scelte sono comunque soggette al controllo di legittimità, cioè alla verifica che le medesime siano conformi alle norme ed ai principi che regolano l'esercizio della discrezionalità stessa, essendo necessario che non siano il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli.