27 dicembre 2007

MAPPATURA RETI TECNOLOGICHE DEL SOTTOSUOLO

La Giunta della Regione Lombardia, con d.g.r del 21 novembre 2007 n. VIII/5900 [pubblicata sul 1° Supplemento Straordinario al BURL n. 51 del 18 dicembre 2007], ha approvato la revisione delle specifiche tecniche di cui agli allegati 1A, 1B, 1C, che sostituiscono integralmente i corrispondenti allegati della d.g.r. del 12 novembre 2004 n. VII/19357 [pubblicata sul 4° Supplemento Ordinario al BURL n. 49 del 3 dicembre 2004], contenente le "Specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche del sottosuolo". Tali specifiche tecniche costituiscono uno standard di riferimento per i Comuni per la realizzazione di livelli informativi georeferenziati relativi alle seguenti reti tecnologiche del sottosuolo:
- reti di acquedotto
- condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane
- reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali
- reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari
- reti di teleriscaldamento
- condutture di distribuzione del gas

REGOLAMENTO ATTUATIVO CODICE DEI CONTRATTI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21.12.2007, ha approvato in via definitiva il Regolamento per l’attuazione e l’esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Leg.vo 163/2006), che aveva già recepito le osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato.
Il testo del regolamento, in attesa di essere pubblicato in G.U. entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in G.U. Nel testo del comunicato stampa del Ministro delle infrastrutture Di Pietro, si illustrano le principali novità contenute nel provvedimento.

CERTIFICAZIONE SOA NECESSARIA E SUFFICIENTE

Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.
L’articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000 prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.
I requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli articoli 17 e seguenti del DPR 34/2000, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli già fissati dalla legge.Conseguentemente, l’eventuale clausola del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti la dimostrazione di aver eseguito in data recente lavori nella categoria prevalente, sia pure mediante esibizione di copia dei certificati lavori, costituisce una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’articolo 1, comma 4, del citato d.P.R. 34/2000 e con il principio di consentire la più ampia partecipazione, cui devono uniformarsi le procedure aperte. (Parere dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 71 del 23/10/2007).

18 dicembre 2007

VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Una normativa nazionale che imponga all’autorità aggiudicatrice di respingere automaticamente le offerte anormalmente basse, senza alcuna possibilità di verifica in contraddittorio, non è conforme al diritto comunitario. E ciò vale in qualsiasi procedura di aggiudicazione di appalti pubblici.
Presso la Corte di Giustizia, l'avvocato generale ha sostenuto che: "I principi di libera concorrenza, di trasparenza amministrativa e il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità, che sono sottesi al diritto comunitario degli appalti, nonché il diritto ad una buona amministrazione, ostano ad una normativa nazionale che, nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici ai quali non si applicano le direttive in materia, impone all’autorità aggiudicatrice di respingere automaticamente le offerte anormalmente basse, senza alcuna possibilità di verifica in contraddittorio".
Le conclusioni dell'avvocato generale sono state depositate il 27 novembre scorso, nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Quinta Sezione, il 20 marzo 2006. Si attende il deposito della decisione della Corte di Giustizia.

15 dicembre 2007

NUOVE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L317 del 5.12.2007 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del 4.12.2007, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Il Regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dall'1.1.2008, data di entrata in vigore dello stesso, in sostituzione di quelle riportate nell’art. 28 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti), i nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria saranno le seguenti:
- 133.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
- 206.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali;
- 5.150.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.

SUBAPPALTO: AUTORIZZAZIONE E STIPULA CONTRATTO

I contratti di subappalto devono essere sempre autorizzati anche se di valore inferiore al 2% dell'importo totale. Ogni affidamento di lavorazione deve essere autorizzato. Il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione; l’importo, nel sistema vigente, rileva infatti ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più elevati; di quindici giorni per gli altri).
A tale conclusione conduce il tenore testuale dell’art. 18, comma 9, della legge 55/90 (*) tenendo conto che la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può restare influenzata dall’importo delle lavorazioni da subappaltare, anche perché esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi (cfr. Autorità di vigilanza, 27.2.2003, n. 6).
Solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto. Nel caso del raggruppamento temporaneo chi concorre e chi poi stipula il contratto è l’associazione e non le imprese che la costituiscono. Non si tratta, come è noto, di un autonomo centro di imputazione giuridica, ma di una mera aggregazione finalizzata ad agevolare (grazie alla sommatoria dei requisiti degli aderenti) il dispiegarsi del gioco della concorrenza. E’ peraltro evidente che il rapporto si costituisce in capo all’associazione temporanea, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli componenti. Sicché è del tutto fisiologico che questi non possano disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari.
Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2007, n. 5906 (annulla T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III n. 99/2006)

PROGETTO DEFINITIVO E VARIANTE URBANISTICA

La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2007, n. 401, ha annullato l'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che così stabiliva: “Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.” Parzialmente annullati anche gli articoli 5, comma 2, e 84, commi 2, 3, 8 e 9.

L’OBBLIGO DEL DURC È ESTESO A TUTTI I SETTORI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11/2007 il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 che estende l’obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) a tutti i settori di attività. I soggetti obbligati alla presentazione del DURC sono i datori di lavoro al fine di fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Nel caso di appalti di opere, servizi e forniture il DURC è richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi. Autorizzati a rilasciare il DURC sono l’INPS e L’INAIL e per il settore dell’edilizia dalle Casse edili competenti.
Per assolvere alla sua funzione di attestazioni di regolarità contributiva con particolare riferimento ai versamenti dovuti agli enti previdenziali, il DURC deve indicare:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- l’iscrizione agli istituti previdenziali e, quando necessario, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione delle motivazioni o della specifica scopertura;
- la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- la data di rilascio del documento;- il nominativo del responsabile del procedimento.

06 dicembre 2007

VERIFICA DEI REQUISITI DI MORALITA’ PROFESSIONALE

La certificazione S.O.A. non assolve ad ogni onere di attestazione del possesso dei requisiti richiesti all'appaltatore. L'art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria, mentre per quanto concerne gli altri requisiti di cui all'art. 17 dello stesso decreto (tra i quali, lettera c), «inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ...» e, lettera m), «inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti ...»), compete alla Stazione appaltante la verifica in concreto della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall'attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini. (Consiglio di Stato - sentenza n. 5470 del 19 ottobre 2007)

02 dicembre 2007

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ED ELENCO PREZZI – PRESA VISIONE - NECESSITA’

Ai fini di una corretta e congrua elaborazione dell’offerta, è necessario che il concorrente prenda visione del computo metrico estimativo e, quindi, dell’elenco prezzi, costituendo la loro mancanza un ostacolo, una violazione del principio di trasparenza ed un elemento discriminatorio alla partecipazione alla gara. Ciò trova applicazione anche nell’ambito degli appalti ricadenti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante comunque l’esigenza per l’ente aggiudicatore di ricevere offerte formulate sulla base di una seria ed attenta ponderazione. (Parere Autorità di Vigilanza 8/11/2007 n. 86)