27 ottobre 2011

SUBAPPALTO CATEGORIE GENERALI

Il divieto di subappalto di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006, oltre che alle categorie di cui all’ex articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/99, ora art.107 del d.P.R. 207/2010, è esteso anche alle categorie generali?
Detta questione, affrontata dall’Autorità con determinazioni n. 25/2001 e n. 31/2002, non ha trovato unanime risoluzione in sede giurisdizionale, tanto che la giurisprudenza prevalente (cfr. Cons. Stato, sez. VI n. 4671/03 e Cons. Stato sez. IV n. 6701/04, TAR Brescia n. 1349/2006), ritiene che il divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alle categorie generali possa operare solo laddove il bando di gara, che costituisce la lex specialis della stessa, lo preveda espressamente.
Secondo la giurisprudenza è pertanto illegittima l’esclusione dell’impresa non in possesso di qualificazione in una categoria generale scorporabile, indicata nel bando in aggiunta alla categoria prevalente, qualora il bando non preveda espressamente il divieto di subappalto. Peraltro, anche l’Autorità, con la citata determinazione n. 31/2002, ha invitato le stazioni appaltanti a prevedere nei bandi di gara specifiche regole al riguardo.
Così facendo viene salvaguardata l’esigenza del committente che determinate lavorazioni siano eseguite direttamente dall’aggiudicatario ovvero, laddove quest’ultimo non sia in possesso dell’attestazione SOA per le opere riconducibili alla categoria scorporabile, venga costituito un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

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26 ottobre 2011

IL COEFFICIENTE D’ATTRITO TRA PNEUMATICI DEI VEICOLI E SUPERFICIE STRADALE

fig.1
fig.2
Lo scopo essenziale degli interventi del servizio invernale consiste nel mantenere il coefficiente d’attrito tra pneumatici dei veicoli ed il fondo stradale sufficientemente elevato da permettere il trasferimento delle forze orizzontali.
Come si riconosce dalla tabella di Fig. 1, il coefficiente d’attrito varia notevolmente in funzione delle condizioni del piano viabile.
I coefficienti d’attrito influiscono sia sulla trazione, che sulla tenuta di strada, che sugli spazi di arresto. Con l’aiuto della statistica si può osservare come gli spazi di arresto si modifichino al variare delle condizioni stradali (Fig. 2). Può apparire singolare che gli spazi di arresto, costituiti dagli spazi di reazione e di frenata, risultino più contenuti nel caso di strada ripulita e trattata (caso 4) rispetto al caso di normale strada asciutta (caso 1). Ciò non dipende direttamente dal coefficiente di attrito, bensì dal fatto che i tempi di reazione sono più brevi, poiché l’utente, impegnato su una strada ripulita e trattata, guida con maggior concentrazione che non su una strada asciutta e con buone condizioni ambientali (Fig. 2).
Il drastico decremento del tasso di incidenti dopo l’intervento degli spargitori dipende quindi anche dalla maggiore attenzione degli utenti della strada.

sulla manutenzione invernale delle strade cliccare qui.

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25 ottobre 2011

INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA

Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli Interpelli prevista dall’art.12 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (D.Lgs 81/2008) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.
I tecnici o le imprese o i datori di lavoro che abbiano necessità di formulare quesiti interpretativi o di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono rivolgersi agli ordini professionali o ad organismi di rilevanza nazionale, al fine di inoltrare tali quesiti alla Commissione per gli Interpelli.
Infatti, hanno possibilità di consultare la Commissione per gli interpelli solo gli organismi associativi a rilevanza nazionale, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello dovranno essere necessariamente inoltrate via e-mail (interpellosicurezza@lavoro.gov.it). Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

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VERIFICA DEL PROGETTO

Il nuovo regolamento, nella Parte II, Capo II rubricato come "Verifica del progetto" agli articoli dal 44 al 59, dispone in merito alla verifica e validazione del progetto. Per le infrastrutture strategiche di cui alla Parte seconda, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 163/2006, si fa riferimento all’Allegato XXI del medesimo decreto. La verifica del progetto è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati e deve accertare:
- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesto.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, sono affidate:
ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2 del Codice;
all’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro possono essere affidate:
ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA). Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità;
all’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
agli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
agli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice (4.845.000 euro) per opere a rete possono essere effettuate:
dai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice ai quali non è richiesto il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001;
dal Responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
Sull’affidamento delle attività di verifica vedi le schede di Bosetti e Gatti. Cliccare qui

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18 ottobre 2011

INTERVENTI URGENTI SU EDIFICIO IN CONDOMINIO

Il tetto di un edificio in condominio presenta delle lesioni tali che, secondo le risultanze di alcune perizie tecniche, sarebbe bene eliminare immediatamente. In situazioni del genere convocare un’assemblea potrebbe essere un intralcio alla veloce risistemazione della parte ammalorata dello stabile. Sebbene, in linea generale, la legge impedisca le intrusioni dei singoli condomini nella gestione (e quindi nella manutenzione) dei beni comuni (perciò il codice civile ha previsto e disciplinato le figure dell’amministratore e dell’assemblea), è lo stesso codice civile a prevedere un’eccezione. Il riferimento è all’art. 1134 c.c. che recita:
“ Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Condicio sine qua non per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso a seguito dell’effettuazione dell’intervento è che lo stesso rivesta il carattere dell’urgenza. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “ il concetto di urgenza, impiegato nell'art. 1134 cod. civ., viene ricavato dal significato proprio della parola, che designa la stretta necessità: la necessità immediata ed impellente. Afferma la giurisprudenza che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 cod. civ. concernente il rimborso delle spese per le cose comuni fatte da un condomino, va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass., Sez. 2^, 26 marzo 2001, n. 4364); la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia” (Cass., 12 settembre 1980, n. 5256). Per dirla in modo più semplice e diretto: un intervento è urgente quando non si può far altro e ogni tentennamento o rinvio rischia di compromettere definitivamente la situazione. Nel caso di contestazione del requisito dell’urgenza spetterà al condomino che ha anticipato la spesa dimostrarne la ricorrenza. E’ chiaro, allora, che prima d’ogni altra cosa è sempre bene munirsi di una relazione tecnica a sostegno della propria tesi. Ciò potrebbe non essere sufficiente ma in un eventuale giudizio rappresenterebbe indubbiamente un ottimo argomento di prova a sostegno della propria tesi. In ogni caso, nell’ipotesi contenziosa, non vi sarebbe da meravigliarsi se, a fronte di una o più relazione tecniche, il giudice decidesse comunque di disporne una d’ufficio (la così detta CTU).
E’ stato così nel caso sotteso alla sentenza n. 17236 resa dalla Corte di Cassazione il 12 agosto 2011. Due condomini citavano in giudizio una terza comproprietaria per vederla condannare al rimborso delle spese urgenti sostenute ex art. 1134 c.c. Il Tribunale adito rigettava la domanda proposta mentre la Corte d’appello, ribaltando questa decisione, condannava l’originaria convenuta al rimborso delle spese ex art. 1134 c.c. Secondo i giudici del gravame dal complesso dell’attività istruttoria emergeva chiaramente la necessità d’intervenire urgentemente. In Cassazione il risultato non è cambiato. La sentenza della Corte d’appello era pienamente legittima. A dire della Cassazione, infatti, “la Corte territoriale ha puntualmente indicato gli elementi probatori posti a base del suo convincimento e ne ha tratto corrette conseguenze in punto di diritto in ordine alla applicazione dell'art. 1134 c.c., costituendo orientamento consolidato di questa Corte che il requisito della spesa urgente previsto da tale norma si estrinseca nella necessità di eseguirla senza ritardo (vedi da ultimo Cass. 23-4-2010 n. 9743)” (Cass. 12 agosto 2011 n. 17236).

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14 ottobre 2011

DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE

Sulla G.U. n. 233 del 06/10/2011 è stato pubblicato il D.M. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, che reca disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma UNI EN 1317-5:2007+A1:2008, concernenti le barriere di sicurezza stradali. I possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi, e a decorrere dal 01/01/2011 i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati devono essere muniti di marcatura CE, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante/produttore/mandatario.
Le stazioni appaltanti, oltre alla citata documentazione, acquisiscono i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1 del decreto.
Nelle more dell'emanazione, prevista entro il 21/10/2012, dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui al D.M. 21/06/2004.
I dispositivi di ritenuta stradale sprovvisti di marcatura CE omologati fino al 31/12/2010 ai sensi del D.M. 21/06/2004, oppure quelli sottoposti con esito positivo alle prove d'urto prescritte dalle norme UNI EN 1317, i cui rapporti siano stati verificati ai sensi del D.M. 21/06/2004 da parte della stazione appaltante, possono essere utilizzati non oltre il 21/10/2012, purché immessi sul mercato entro il 31/12/2010, ovvero installati entro tale termine.

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05 ottobre 2011

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Con la Delib. G.R. 20/06/2011, n. 884, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 56 del 01/07/2011, la Regione Marche ha approvato le linee guida e le indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell’art. 186 del D. Leg.vo 152/2006.
Le linee guida costituiscono indirizzo per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali «sottoprodotti», in base alla definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera qq), del D. Leg.vo 152/2006, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 186 del medesimo decreto.
Le linee guida, in aderenza al disposto del citato art. 186, si applicano anche al suolo scavato non contaminato ed ai residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre utilizzati in siti diversi da quelli nei quali sono scavati, purché siano valutati alla stregua di «sottoprodotti».

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LINEE GUIDA PER L’USO E MANOMISSIONE DEL SOTTOSUOLO

Con decreto direttoriale n. 6630 del 19/7/2011, la Regione Lombardia ha dettato le linee guida per disciplinare la posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da ubicare nel suolo e sottosuolo di pertinenza degli Enti locali lombardi. Con il loro recepimento nei rispettivi regolamenti locali, potranno essere disciplinati, con criteri uniformi, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti di servizi a rete (acquedotti, reti elettriche, illuminazione pubblica, semaforica, di telesorveglianza, di comunicazione elettroniche, di teleriscaldamento, di reti fognarie, di reti per la distribuzione del gas, oltre alle rispettive infrastrutture di contenimento). Scopo generale dell’iniziativa è quello di favorire un razionale utilizzo del suolo e sottosuolo, di consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione ottimale delle reti e, quale intervento innovativo, di promuovere l’utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti al fine di salvaguardare l’ambiente e di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, il degrado del suolo e sottosuolo stradale, i rischi di incidenti per il personale che opera in cantiere e per le persone che si trovano a risiedere e transitare nei siti interessati.

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03 ottobre 2011

LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato una Guida (Studio Civilistico n. 325-2011/C) avente ad oggetto “La disciplina dell’attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011”.Il documento, approvato dalla Commissione Studi Civilistici dell’8 giugno 2011, ricorda anzitutto che la vigente disciplina dell’attività edilizia trova la sua fonte nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 entrato in vigore il 30 giugno 2003.
Questo Testo Unico, successivamente alla sua entrata in vigore, ha subito ricorrenti modifiche e particolarmente rilevanti sono state quelle apportate, da ultimo, con i seguenti provvedimenti legislativi: L. 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40; L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011 n.106 (cd “Decreto Sviluppo”).
Alla luce di queste novità normative, la Guida del Consiglio nazionale del Notariato illustra nel dettaglio:

- l’attività edilizia libera;

- l’attività edilizia soggetta a permesso di costruire;

- l’attività edilizia soggetta a S.C.I.A. o a SUPER-D.I.A.;

- la sanatoria ex lege delle difformità marginali.

Il documento contiene anche un confronto tra la disciplina della D.I.A. (tuttora applicabile alla super-D.I.A.) e quella che dovrebbe essere la disciplina in materia edilizia ed urbanistica della S.C.I.A. Questo confronto ha per oggetto: l'inizio dei lavori; la documentazione integrativa; l'efficacia; il vincolo ambientale paesaggistico e culturale; il contributo concessorio; la disciplina regionale.

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02 ottobre 2011

IL MANUALE DELLE GALLERIE STRADALI


È stato pubblicato on-line sul sito internazionale della Associazione Mondiale della Strada – AIPCR – il Manuale delle gallerie stradali, che racchiude le conoscenze più complete e avanzate del settore. È questa una delle novità provenienti dal XXIV Congresso Mondiale della Strada di Città del Messico.
Il Manuale è stato realizzato dal Comitato Internazionale C4 Gestione delle Gallerie Stradali dell'AIPCR. L’organismo è stato fondato nel 1957 con l’obiettivo di stabilire degli standard riguardanti alcune caratteristiche dei tunnel, come ad esempio la geometria, gli impianti e la loro manutenzione, la funzionalità, la sicurezza e l’ambiente. Con il trascorrere degli anni, questo Comitato Tecnico ha acquistato un ruolo sempre più rilevante, poiché le gallerie sono state utilizzate con una frequenza crescente per superare le barriere naturali nella costruzione delle arterie stradali, costituendo una soluzione a volte indispensabile per il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali. Inoltre, bisogna sottolineare lo sviluppo di tecniche e strumenti sempre più sofisticati e complessi.
Il Road Tunnels Manual è una enciclopedia elettronica con richiami continui, tramite dei link, ai principali articoli scritti in tutto il mondo per l'AIPCR sugli argomenti specifici trattati, ed è completato con un Dizionario Scientifico. Nel manuale sono stati affrontati i vari temi che interagiscono nella gestione di una galleria stradale, in cui rientrano tutte le apparecchiature e i sistemi per l'ottimizzazione della ventilazione, per la diminuzione dei rischi di incidenti, e i sistemi antincendio. In particolare, le sezioni in cui è diviso il manuale trattano: le problematiche strategiche; la sicurezza; i fattori umani per la sicurezza in galleria; le operazioni e la manutenzione; le problematiche ambientali collegate con le operazioni; la geometria delle gallerie, le dotazioni strutturali legate al funzionamento e alla sicurezza; le apparecchiature e i sistemi; il comportamento della galleria rispetto al fuoco.

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