CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)
- una prima funzione è collegata
agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui
all’art. 7 del Codice dei contratti e successive deliberazioni
dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei
loro lotti e dei contratti;
- una seconda funzione è legata
al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati
sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di
finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005,
richiamato dall’articolo 8, comma 12, del Codice;
- una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
- CIG Semplificato (detto anche
Smart CIG), emesso anche in carnet (vedi faq A8 e faq A9);
- CIG Derivato (vedi faq A10);
- CIG Master (vedi faq A11).
- i contratti aventi ad oggetto
l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni
immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett.
a, prima parte, del Codice), (vedi faq C 1);
- i servizi di arbitrato e
conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice), (vedi faq C 1);
- i contratti di lavoro conclusi
dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1,
lett. e) del Codice), (vedi faq C 1);
- i contratti di lavoro
temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), (vedi faq C 1);
- gli appalti di cui all’articolo
19, comma 2, del Codice (vedi faq C 1);
- gli appalti aggiudicati per
l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
- il trasferimento di fondi da
parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se
relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate
dall’ente (vedi faq C 2);
- l’amministrazione diretta ai
sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice (vedi faq C 3);
- gli affidamenti diretti a
società in house (vedi faq C 4);
- i risarcimenti corrisposti
dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al
rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate
(vedi faq C 5);
- gli indennizzi e i risarcimenti
corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni
appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6);
- gli incarichi di collaborazione
ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo
unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7);
- le spese effettuate dai
cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non
originano da contratti d’appalto);
- l’erogazione diretta, a titolo
individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a
soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico
e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di
progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6);
- le prestazioni socio-sanitarie
in regime di accreditamento (vedi faq D 4);
- i contratti di associazione che
prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n.
4/2011, par. 4.11);
- i contratti relativi a
patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale (vedi
anche faq D 6);
- i contratti dell’Autorità
giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (vedi faq D 7).