25 giugno 2007

Modifica del Codice dei contratti pubblici: all’esame del Parlamento il secondo Schema correttivo ed integrativo

Iniziato il 22 giugno presso le Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica l`esame, per il parere al Governo, dello Schema di decreto legislativo concernente modifiche al D.Lgs. n. 163/06, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Lo Schema modifica la normativa degli istituti la cui disciplina e` stata sospesa dal primo decreto legislativo correttivo (D.Lgs. n. 6/07) fino al 1° agosto 2007.

Il provvedimento contiene modifiche di coordinamento e dettaglio nonche` nuove disposizioni in materia di Soa e vigilanza sui contratti pubblici, nonche` di tutela del lavoro. Per quanto riguarda le modifiche agli istituti sospesi le stesse concernono: la procedura negoziata, previa pubblicazione del bando e senza pubblicazione del bando; il dialogo competitivo; gli accordi-quadro; l`appalto di progettazione ed esecuzione (sul quale, peraltro, non e` prevista alcuna modifica, ma solo il chiarimento sulla sua applicazione alle procedure avviate successivamente all`entrata in vigore del regolamento generale) ed, infine, le centrali di committenza. (vedi testo)

Qualificazione lavori categoria OS12 - Barriere stradali

Sulla G.U. n. 139 del 18.6.2007 è stato pubblicato il D.P.R. 13.2.2007, n. 74, recante «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici». Le modifiche riguardano in particolare la qualificazione dei soggetti per la partecipazione a gare di appalto per la categoria OS12 - Barriere e protezioni stradali.
In particolare il decreto:
- sopprime, all'art. 18, comma 8, del DPR 34/2000, il quinto ed il sesto periodo;
- nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate, la declaratoria relativa alla categoria OS12 delle Categorie di opere specializzate, diventa la seguente: «OS 12: Barriere e protezioni stradali. Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.».
Con queste modifiche, in ottemperanza al parere a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato, sono state introdotte misure atte ad eliminare le restrizioni alla concorrenza nel mercato degli operatori che possono accedere alle gare pubbliche di lavori di importo più elevato, per quanto riguarda gli appalti relativi a barriere e protezioni stradali.

10 giugno 2007

Determinazione AdV sulle Norme Tecniche per le Costruzioni

L'Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 3 del 29.3.2007, ha dato il proprio parere in merito a quali siano le norme tecniche applicabili per la progettazione e la costruzione di opere pubbliche durante il periodo transitorio di sperimentazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.9.2005 (scadenza del periodo transitorio il 31.12.2007), e dopo la scadenza di tale periodo. Il Dipartimento della Protezione Civile, con l’Ordinanza 3274/2003, ha riscritto tutta la normativa per le costruzioni in zona sismica ed ha adottato una nuova classificazione sismica su tutto il territorio nazionale (allegato 1 dell’Ordinanza). Nelle more dell’entrata in vigore dell’Ordinanza, al termine del periodo di transizione nel quale era possibile utilizzare le norme previgenti, termine più volte prorogato e da ultimo fissato al 23.10.2005, è stato adottato il D.M. 14.9.2005, in vigore dal 24.10.2005, fatto salvo un periodo di diciotto mesi di sperimentazione, periodo recentemente prorogato al 31.12.2007, nel corso del quale è possibile utilizzare ancora le previgenti norme. Con il decreto del 2005 è stata aggiornata e raccolta in un testo unitario la normativa di settore da applicare nella progettazione e realizzazione dei manufatti edilizi, e le norme tecniche di cui all’Ordinanza 3274 (allegati 2 e 3) costituiscono una possibile norma di dettaglio nell’ambito del quadro generale dello stesso Decreto. Alla luce del quadro normativo sopra delineato l'Autorità ritiene che:
a - nel periodo di applicazione transitoria delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14.9.2005, nel quale sono applicabili sia le norme del medesimo D.M. sia le previgenti norme e disposizioni attuative, l’amministrazione, previa valutazione, in relazione alle caratteristiche dell’opera, dell’opportunità di un adeguamento del progetto in relazione al superiore interesse della tutela della pubblica incolumità, può optare per il mantenimento del progetto e della procedura di gara esperita o per la revoca dell’aggiudicazione e adeguamento progettuale al mutato assetto normativo;
b - dalla fine del periodo transitorio di applicazione delle nuove norme tecniche l’amministrazione è tenuta all’applicazione, in via esclusiva, di queste ultime e, quindi, alla revisione progettuale ove sussista non conformità alle disposizioni sopravvenute, oppure determinando la revoca dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta.

09 giugno 2007

Requisito della regolarità fiscale negli appalti

L'art. 38, comma 1, lettera g), del D. Leg.vo 163/2006 prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento dei relativi subappalti e dalla stipula dei relativi contratti, dei soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Il successivo comma 2 dell'art. 38 stabilisce inoltre che il possesso dei suddetti requisiti di regolarità fiscale può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al DPR 445/2000.
Relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo da parte della stazione appaltante dell’autocertificazione prodotta dall’interessato, si può richiedere al competente Ufficio locale il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale. L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 25 maggio 2007 n. 34/E, ha confermato la perdurante validità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 25.6.2001, recante il modello di «Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria».
Nel richiesto certificato, in modo separato, verranno indicate anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale nell'ambito dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante.

03 giugno 2007

Sulla comprova del possesso dei requisiti

L’art. 48 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) prevede che le stazioni appaltanti, prima di aprire le buste delle offerte presentate, richiedano ad almeno il 10% dei concorrenti di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Questo per evitare già in partenza che partecipano alla gare soggetti non in possesso dei requisiti minimi. Tuttavia è sufficiente che i concorrenti dimostrino il possesso dei soli requisiti relativi allo specifico affidamento, anche se ne ha dichiarati più del necessario. Infatti l’aver dichiarato elementi sovrabbondanti rispetto ai requisiti minimi richiesti dal bando non pregiudica la veridicità della dichiarazione stessa. Lo ha chiarito l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Deliberazione n. 139 del 9 maggio 2007.

02 giugno 2007

Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

Sulla G.U. n. 117 del 22.5.2007 è stato pubblicato il D. Min. Interno 9.5.2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio». Il provvedimento, che entrerà in vigore dal prossimo 20.8.2007, definisce gli aspetti procedurali ed i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e per progettare le conseguenti misure compensative utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal DM 4.5.1998, l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi. L'approccio ingegneristico, secondo la definizione fornita dall'art. 7 del decreto, comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei VV.F.

Impianti di distribuzione stradale di gpl

Sulla G.U. n. 97 del 27.4.2007 è stato pubblicato il D. Min. Interno 3.4.2007, contenente le «Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione». Il provvedimento, entrato in vigore dal 27.5.2007, introduce modifiche ed integrazioni alla regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, ed inoltre dispone, all'art. 3, l'abrogazione di tutte le disposizioni tecniche inerenti la sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione emanate precedentemente al suddetto DPR 340/2003.