28 ottobre 2007

INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE EDIFICABILI

LA CORTE COSTITUZIONALE con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348
in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili, sulla questione della legittimità costituzionale del criterio di calcolo dell`indennità d'esproprio di aree edificabili:
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
b) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale,
dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

La Corte Costituzionale riprendendo questi principi ha precisato che il criterio di calcolo previsto dall'art. 5 bis, commi 1 e 2 DL 333/92 e l'art. 37, commi 1 e 2 TUE non permette di determinare un'indennità seria, congrua ed adeguata, essendo inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione del danno subito dai proprietari. Tale criterio infatti, pur adottando come punto di partenza il valore venale del bene, si avvale successivamente di elementi del tutto sganciati da esso fino ad arrivare a risultati troppo lontani dal prezzo di mercato.

11 ottobre 2007

APPALTO INTEGRATO: COME SI APPLICA IN ATTESA DEL REGOLAMENTO

L'art. 253, comma 1-quinquies, del D. Leg.vo 163/2006 (introdotto dal D. Leg.vo 113/2007), dispone che per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, le norme di cui agli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3, (relativi all’appalto di progettazione ed esecuzione, cosiddetto “appalto integrato”) si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
L'applicazione delle norme concernenti l'appalto integrato era stata già sospesa fino all'1.8.2007 dal D. Leg.vo 6/2007, il quale prevedeva peraltro espressamente la possibilità di fare ricorso alle disposizioni previgenti al Codice, previsione assente nell'attuale dettato normativo.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture occorre superare l'interpretazione meramente letterale delle disposizioni in vigore, facendo invece riferimento alla chiara intenzione del legislatore di rendere applicabili nel periodo transitorio fino all'emanazione di una nuova disciplina, le norme contenute nella L. 109/1994 e nel relativo regolamento di attuazione, DPR 554/1999. L`Ufficio legislativo del Ministero ritiene che:
* da una lettura sistematica del quadro di riferimento normativo, si evince la volontà del legislatore di garantire la continuità, la certezza e la conseguente funzionalità dell`applicazione della normativa per gli appalti di progettazione ed esecuzione;
* in via interpretativa si possono considerare applicabili le previsioni della legge Merloni relative all`appalto di progettazione ed esecuzione (ex appalto integrato e appalto concorso) fino all`entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice.
La Presidenza del Consiglio condivide l`interpretazione resa dall`Ufficio legislativo, e fornisce anche ulteriori argomentazioni e conclusioni a favore della stessa, osservando che:
* in generale la natura giuridica delle attività di interesse pubblico primario, coinvolte dalla modifica normativa, impone l`adozione di un criterio interpretativo teso a garantire la certezza delle regole applicabili alla singola fattispecie nonchè la piena operatività della nuova disciplina allorquando la stessa sia dotata dei necessari caratteri di completezza ed esaustività;
* per ciò che concerne la possibilità nelle more di procedere ai cc. dd. appalti integrati, l`assenza di espresse indicazioni contrarie si accompagna all`indicazione implicita, desumibile dalla vigenza delle regole attuative, ed all`esigenza funzionale di garantire la possibilita` di utilizzare in linea di continuita` uno strumento previsto dall`ordinamento nel sistema sia ante che post Codice.

RIDETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 4840 del 17.9.2007, ha chiarito quale sia la corretta interpretazione dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), ex. art. 10, comma 1-quater, della L. 109/1994, il quale prevede la possibilità di rideterminare la soglia di anomalia delle offerte qualora l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti. La norma è applicabile solo quando sia l'aggiudicatario provvisorio che il secondo classificato non comprovino il possesso dei requisiti, in tal modo disconoscendo anche l'interpretazione data dall'Autorità di vigilanza con l'Atto n. 15 del 30.3.2000, peraltro seguita anche dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 4512/2005. La Corte non ritiene ammissibile, per di più in difetto di una norma espressa, che il comportamento del concorrente che segue in graduatoria possa incidere sulla sfera giuridica dell'aggiudicatario provvisorio.