30 novembre 2008

PAVIMENTAZIONI RINFORZATE CON RETI ELETTROSALDATE

Intervento di manutenzione stradale realizzato mediante l'inserzione, all'interno degli strati di conglomerato bituminoso, di pannelli di rete d'acciaio elettrosaldata.

INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

Il comma 2 dell'art. 91 del D. Leg.vo 163/2006 dispone che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, direzione dei lavori e collaudo di importo inferiore a 100.000 Euro possono essere affidati secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'art. 57, comma 6, dispone a sua volta che la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti la qualificazione economica e tecnica desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere n. 232 del 23.10.2008, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai principi cui le stazioni appaltanti devono attenersi nell'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 Euro.
Nel caso di istituzione di un proprio elenco di professionisti per l'affidamenti degli incarichi, l'Autorità richiama alcuni indirizzi già espressi in proposito, con la determinazione n. 1/2006 ritenuti ancora validi anche se emanati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il rispetto di questi principi si sostanzia:
nell'aggiornamento periodico degli elenchi;
nel divieto di contemporanea partecipazione di un professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento
nella rotazione degli incarichi, da attuare con sistemi diversi dal sorteggio;
nel divieto di affidare più di un incarico all'anno allo stesso professionista;
nella necessità di presentazione dei singoli curricula da parte degli offerenti.

08 novembre 2008

NUOVE NORME SULLA QUALIFICAZIONE

Una disposizione transitoria riguardante la disciplina del sistema di qualificazione SOA, è stata introdotta dal terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici - (D.lgs. n. 152 dell`11 settembre 2008), in vigore dal 17 ottobre 2008 - che all`art. 2, co. 1, lett. vv), punto 3) stabilisce che dal 17 ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2010, le imprese potranno utilizzare i migliori cinque anni di attivita` per qualificarsi con le SOA. Si vedano le indicazioni fornite dall’Autorità con il comunicato n. 54 del 15 ottobre 2008.

IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ai Ministeri interessati la nuova versione del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti, per l’espressione del parere di competenza. Sul testo dovranno esprimersi anche la Conferenza Stato – Regioni e le Commissioni parlamentari.

IN TEMA DI SUB AFFIDAMENTI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, con deliberazione n. 35 del 3 settembre 2008, ha preso in esame le attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi. Si ribadiscono gli indirizzi precedentemente assunti dall’Autorità, in particolare con la determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003, in tema di sub affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell’art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e sulle facoltà di controllo esercitabili dalle stazioni appaltanti;
Con riguardo alla fattispecie in argomento, ritiene assimilabile al subappalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt’altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l’esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione.
Ritiene non doversi escludere la possibilità che, in relazione a particolari esigenze organizzative, per talune attività l’appaltatore possa avvalersi del c.d. nolo a caldo secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 12 della legge n. 55/1990, fermo restando che, a prescindere dal nomen juris attribuito al rapporto negoziale dalle parti, deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, miri a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l’esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell’appalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante.

07 novembre 2008

RILASCIO, CONTENUTI E VALIDITÀ DEL DURC

Lettera circolare Ministero Lavoro e Previdenza Sociale n. 5 del 30/01/2008 avente per oggetto le modalità per la richiesta ed il rilascio del modello DURC di cui all’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006.