31 gennaio 2009

IMPORTO A BASE DI GARA E COSTO DEL LAVORO

L’articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti stabilisce che nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g), ovvero come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia di previdenza e assistenza, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Obbiettivo del Legislatore è il rispetto della regolarità dell’impiego, della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, fin dal momento della determinazione dell’importo contrattuale posto a base di gara, parametro fondamentale per la definizione delle offerte economiche da parte degli operatori economici.
Allo stesso tempo, mira a tutelare la par condicio dei concorrenti, atteso che la garanzia del rispetto del costo del lavoro determinato dalla contrattazione collettiva di categoria, ovvero delle imprese che esercitano l’attività dedotta in gara e che sono potenziali partecipanti alla medesima, non consente a ciascun operatore di individuare liberamente il contratto collettivo da applicare, ma rappresenta un unico criterio di riferimento per tutti i concorrenti.
Le tabelle ministeriali pongono delle regole di azione della PA ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara, nonché della valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare d’appalto, e non si propongono, invece, di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21 novembre 2002 n. 6415, TAR Lombardia, Brescia, sentenza 23 ottobre 2007 n. 915, TRGA Trentino Alto Adige, Trento sentenza 23 giugno 2008 n. 154). Conseguentemente, al decreto ministeriale di determinazione periodica del costo del lavoro non può che attribuirsi un valore meramente ricognitivo del costo del lavoro formatosi in un certo settore merceologico sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, non potendo peraltro, mediante l’imposizione di determinati parametri nella formulazione delle offerte, eventualmente pregiudicare la partecipazione alle procedure di gara di operatori economici che, per particolari ragioni giuridico-economiche, valutate dalla stazione appaltante in sede di accertamento della congruità dell’offerta, possano presentare offerte più vantaggiose.

RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE

Consiglio di Stato sez.V 8/1/2009 n. 23
L’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto che sarebbe spettato sicuramente all’impresa ricorrente e che la giurisprudenza riconosce nella misura del 10% (con riferimento all’art. 345 della L. n. 2248/1865, all. F ora riprodotto dall’art. 122 del regolamento emanato con dpr n. 554/99), è applicabile solo nel caso in cui “l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Nel caso in cui, invece, tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa (cfr. Cons. St., 8 luglio 2002, n. 3796; Cons. St., Sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5860; v. pure Cons. St., Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393, che esclude l’utilizzo dell’art. 345 della legge n. 2248/1865 all. F ove non sia fornito un principio di prova sulle opportunità alternative alle quali l’interessato ha dovuto rinunciare; vedi anche Cons. Stato VI, 9 novembre 2006 n. 6607)

11 gennaio 2009

RISCHIO NELLE ATTIVITA' DI SCAVO

INAIL ha predisposto una pubblicazione dal titolo “RIDUZIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITA' DI SCAVO”.
In particolare, vengono trattati:
- aspetti organizzativi (gestione della sicurezza e delle emergenze, dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione del personale);
- fattori ambientali che influenzano le operazioni di scavo;
- opere provvisionali di sostegno e sistemi di protezione;
- tecniche alternative di scavo.
Allegati:
714.11 KB - Guida “RIDUZIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITA' DI SCAVO”.

ITACA SULLA SICUREZZA NEGLI APPALTI

Il Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti”, costituito presso Itaca il 16 ottobre 2003, composto da tecnici regionali, da rappresentanti delle amministrazioni statali e locali, degli ordini e collegi professionali, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni datoriali, realizzato tre manuali operativi:
Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi
Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 20 marzo 2008
Linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle Grandi Opere
Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 20 marzo 2008
Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art.31, comma 1 legge 109/94
Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 1 marzo 2006

07 gennaio 2009

RIPRISTINATO L'INCENTIVO AL 2%

L'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 10-quater, legge n. 201 del 2008. Pertanto l’incentivo previsto dall’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 è ripristinato al 2%.
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' abrogato.

PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI FINO A 500.000 EURO

All’art. 122 del Codice dei Contrati “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia” (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999) è stato aggiunto il comma 7-bis dall'articolo 1, comma 10-quinquies, della legge n. 201 del 2008.

Il comma 7 prevede che: La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 10-quinquies, della legge n. 201 del 2008)
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:«7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.».