07 maggio 2011

L'AUTONOMIA DELL'APPALTATORE

L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di «neminem laedere», ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive (cfr. ex plurimis Cass. 12.02.1997, n. 1284). In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici. CASS. CIV., SEZ. III, 21.6.2004, N. 11478In materia di appalto la funzione direttiva eventualmente riservata all’appaltante non esclude l’autonomia dell’appaltatore, a meno che quest’ultimo non venga ridotto alla funzione di “nudus minister”; che nel contratto di appalto era stabilito che l’appaltatore fosse l’unico responsabile dei danni eventualmente derivati dall’esecuzione dei lavori; che l’asserita erronea scelta del sito ove effettuare gli scavi non era stata effettuata in conformità alle scelte progettuali dell’amministrazione comunale; che la responsabilità dell’appaltatore doveva escludersi solo quando egli avesse denunciato al committente l’erroneità delle istruzioni impartitegli e ciò nonostante avesse dovuto comunque attenersi alle stesse in quanto ribadite; che risultava ex actis come a fronte delle denunce del G. circa i danni sofferti dal suo immobile “a seguito dei lavori eseguiti incautamente dall’impresa con potenti mezzi meccanici ... il Sindaco pro-tempore del Comune ha tempestivamente informato il direttore dei lavori il quale, a sua volta, con telegramma, ha invitato l’impresa appaltatrice ad adottare quei provvedimenti tecnici necessari ad eliminare gli inconvenienti denunciati, ma alle sollecitazioni, da parte della direzione dei lavori, l’impresa non ha ritenuto di ottemperarvi ed ha proceduto a sua discrezione nella esecuzione dei lavori, cagionando ed aggravando i danni lamentati dall’appellante”.
Decisiva è l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza che il comune aveva reso edotta l’impresa appaltatrice delle lagnanze del G. e dei danni denunciati, invitando ad ovviare a tali inconvenienti, ma l’impresa non aveva ottemperato all’invito; ed anche questo è un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione. CASSAZIONE CIVILE, sez. III, 28 giugno 2005, n. 13934

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10 aprile 2011

AUTONOMIA DELL'APPALTATORE

L'autonomia dell'appaltatore è elemento essenziale del contratto di appalto (per tutte cfr. Case. n. 953/89) nel quale - fatta eccezione dell'ipotesi in cui l'appaltatore sia tenuto, in base al contratto, ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di ingerenza - la funzione direttiva eventualmente riservata (al) ed esercitata dal committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, tipica del contratto, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. L'appaltatore si impegna ad un facere, obbligandosi a fornire un determinato risultato, per raggiungere il quale egli è dominus nell'organizzare e nel regolare lo svolgimento dei lavori, e gode al riguardo, di piena autonomia anche nell' apprestamento dei mezzi necessari e nella cura delle modalità di esecuzione del contratto" (Cass. 3050/92; Case. 10652/97). Il requisito dell'autonomia impone all'appaltatore - anche laddove il committente si sia riservato il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati - di attenersi comunque alle buone regole dell'arte, in modo da assicurare al committente stesso il risultato tecnico conforme alle di lui esigenze (Cass. 1965/00; Cass. 3384/95), e, per conseguenza, l'appaltatore è anche tenuto a segnalare al committente l'eventuale contrarietà delle prescrizioni impartitegli alle regole della buona tecnica costruttiva (Cass. 14598/00; Case. 9562/94) e così pure a denunziare tempestivamente gli errori del progetto di cui egli si sia accorto, non potendo andare esente da responsabilità per quegli errori da lui non avvertiti, ma dei quali egli avrebbe dovuto avvedersi con la normale diligenza, nei limiti delle sue cognizioni tecniche (Cass. 14598/00; Case. 5099/95). In difetto egli risponde comunque della cattiva esecuzione dell'opera (Cass. 8075/99; Cass. 9562/94), eventualmente, assieme al progettista (Case. 13039/91) e al direttore dei lavori.

La responsabilità dell'appaltatore è esclusa soltanto quando il committente abbia imposto - per contratto oppure durante lo svolgimento concreto dei lavori - l'esecuzione supina ed incondizionata della sue direttive riducendo l'appaltatore al rango di mero esecutore (c.d. nudus minister), privo di ogni autonomia nei sensi sopra precisati (Cass. n. 6088/00; Cass. n. 11566/97; Cass. n. 6171/93; Case. n. 3092/87).

CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 11/05/2007, Sentenza n. 10860

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