22 febbraio 2011

CESSIONE PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO

La cessione del credito può avvenire pro soluto o pro solvendo, ovvero con garanzia della sola esistenza e validità del credito o con la garanzia aggiuntiva della solvibilità del debitore ceduto.

Cessione pro solutoLa legge, all'art. 1267 cod. civ., dispone che, normalmente, il creditore che trasferisce un proprio credito ad un'altra persona è tenuta a garantire solo l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in cui viene effettuata la cessione.
Questo contratto di cessione del credito, di norma, avviene a titolo oneroso e per un importo minore rispetto al credito ceduto: infatti, chi trasferisce il credito ha il vantaggio immediato del pagamento, seppur parziale o minore, del credito vantato.
Il prezzo della cessione del credito viene stabilita in base alle possibilità di recupero del credito non ancora riscosso: pertanto, minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il creditore cessionario paga per acquisire il credito di altri.

Cessione pro solvendoLo stesso art. 1267 cit., però, stabilisce altresì che il creditore cedente ha la possibilità di scegliere di garantire, oltre all'esistenza ed alla validità del credito ceduto, anche la solvenza del debitore ceduto, assumendosi, in tal modo, un'ulteriore responsabilità.

Le due modalità di cessione del credito differiscono, pertanto, nei seguenti elementi:
- nella cessione pro soluto, il creditore che trasferisce il credito è responsabile della sola esistenza e validità dello stesso al momento della cessione;
- nella cessione pro solvendo, invece, il creditore che trasferisce il credito è responsabile non solo dell'esistenza e della validità dello stesso al momento della cessione, ma anche della solvibilità del debitore ceduto; infatti, nell'ipotesi in cui il debitore non paghi, totalmente o parzialmente, il debito al cessionario, questi può chiedere il pagamento, totale o parziale, al creditore che gli ha trasferito detto credito.

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LA CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 554/99 deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 115, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve essere notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse.
La S.C., conformemente a Cass. Civ., Sez. I, 26 giugno 2008, n. 17496, ha affermato questo principio prendendo spunto dalla disciplina precedente, in cui tale previsione mancava, e con riferimento alla quale, ha ritenuto che alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non si applica l'art. 69, comma 3, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.).
Va precisato che l'art. 115, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, peraltro, ne riproduce la stessa disciplina di forma all'art. 117, comma 2, per il quale "ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici".La stessa norma, al comma 1, estende le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 (recante la disciplina della cessione dei crediti di impresa) ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al codice del 2006, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Con riferimento a tale disciplina, si è affermato (Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571) che "la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore)".
Analogamente, anche "la disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla L. n. 52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di crediti, quale risultante dal c.c., tanto che l'art. 1, comma 2, della L. citata, prevede espressamente che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 per le cessioni prive dei requisiti prescritti dal medesimo comma, resta salva l'applicazione delle norme del codice civile".
La conclusione, secondo la S.C. è che l'applicabilità ai contratti di appalto di lavori pubblici della la disciplina della legge n. 52 cit., ha inteso rendere operante in questa materia la disciplina derogatoria posta da tale legge per i crediti di impresa.
(Cassazione civile Sentenza 12/03/2010, n. 6038)

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