04 marzo 2012

DECRETO MILLEPROROGHE 2012 CONVERTITO


Pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 la legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

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23 febbraio 2011

MILLEPROROGHE

Pubblicato nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010 il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (milleproroghe): prorogate al 31 marzo 2011 le agevolazioni in materia di requisiti di cui all'art. 253, commi 9-bis e 15-bis del d.lgs. n. 163 del 2006.
9-bis
. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 marzo 2011, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)
(termine così prorogato dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 2010)
15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 marzo 2011 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)
(termine così prorogato dalla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 2010)

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08 gennaio 2011

LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE

Il D.L. 225/2010 (Milleproroghe) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010.
Il provvedimento dispone (art. 1 comma 1) la proroga fino al 31 marzo 2011 di tutti i provvedimenti riportati nella Tabella 1 allegata che comprende:
- la c.d. “sanatoria delle case fantasma” (commi 8,9,10 dell’art. 19 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)
- il comma 9-bis (primo e secondo periodo) dell’art. 253 del Codice dei Contratti che prevede la possibilità, per le imprese di costruzioni, di dimostrare i requisiti richiesti per l’attestazione SOA (cifra di affari, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo) facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
- il comma 15-bis dell’art. 253 del Codice dei Contratti che consente ai progettisti di dimostrare i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria facendo riferimento ai migliori tre anni del quinquennio (o ai migliori cinque anni del decennio) precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994 (comma 9 dell’art. 23 D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009).
Il Milleproroghe prevede inoltre la possibilità che sia disposta, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un’ulteriore proroga dei termini suddetti fino al 31 dicembre 2011.

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