13 maggio 2012

PUBBLICAZIONE NEI SITI INFORMATICI DI ATTI E PROVVEDIMENTI CONCERNENTI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011 (G.U. n.177 del 01/08/2011) stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le modalita' di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonche' dei bilanci per i quali e' prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.
Per le procedure ad evidenza pubblica, il sito informatico e' rappresentato dal profilo di committente e le amministrazioni e gli enti pubblici, ovvero le loro associazioni, sono rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici.
La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), dalle relative regole tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilita', usabilita', riservatezza e sicurezza dei siti informatici.
La pubblicazione, in ogni caso, garantisce: a) la conformita' delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD; b) l'autenticita' e l'integrita' nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche; c) la fruibilita' delle informazioni pubblicate in rete in modalita' gratuita e senza necessita' di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD; d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali; e) la ricerca e la reperibilita' delle informazioni secondo le modalita' previste nell'Allegato 1 del DPCM.

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09 gennaio 2011

DOCUMENTI IN FORMA CARTACEA

Legge 18 giugno 2009, n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009)

Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge n. 25 del 2010)

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