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ORIENTAMENTI PER PROGRAMMARE, PROGETTARE, APPROVARE, APPALTARE, REALIZZARE, COLLAUDARE, MANUTENERE LE OPERE PUBBLICHE _______________a cura di giuliano lorenzi
27 novembre 2011
13 luglio 2011
LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede misure di contrasto alla criminalità organizzata e per prevenire infiltrazioni criminali.
Lo strumento della tracciabilità è disciplinato principalmente dall’art. 3 e dall’art. 6 della legge n. 136 che hanno già subito una importante modifica ad opera del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010). In particolare, con tali provvedimenti normativi sono state apportate modifiche al predetto art. 3 della legge n. 136/2010, mentre l’art. 6 del decreto n. 187/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, da un lato, introdotto la disciplina transitoria sulla tracciabilità dei pagamenti per i contratti di appalto in corso al 7 settembre 2010 e, dall’altro, chiarito, con interpretazione autentica, alcune importanti espressioni contenute nel testo dell’art. 3.
L’Autorità ha adottato, in materia, due atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”, e n. 10 del 22 dicembre 2010, recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”. La prima adottata all’indomani della pubblicazione sulla G.U. del d.l. n. 187/2010; la seconda, adottata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 217/2010, di conversione del d.l. 187/2010.
A far data dal 2 maggio 2011 è entrato, inoltre, in funzione un sistema semplificato per l’acquisizione del CIG per talune fattispecie.
Alla luce dell’esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della legge, l’AVCP ha emanato una nuova determinazione che riordina quanto affermato nei precedenti atti e fornisce nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.
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25 febbraio 2011
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dai successivi disposti normativi, sono:
- tutte le operazioni finanziarie relative a qualsiasi contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o forniture devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati;
- tali operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità;
- i pagamenti devono riportare dei codici identificativi (CIG – CUP).
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha ritenuto opportuno pubblicare un documento al fine di riepilogare le soluzioni ai problemi di carattere applicativo ed interpretativo, fornendo un inquadramento generale della materia e cercando di dare indicazioni circa le questioni rimaste irrisolte.
Inoltre ha predisposto anche una serie di schemi di clausole da inserire nei contratti per l’attuazione degli obblighi di tracciabilità.
In particolare, viene chiarito il concetto di conto dedicato, che non implica l’obbligo di aprire un nuovo conto per ogni commessa pubblica, ma che si traduce nell’obbligo di indicarne gli estremi all’amministrazione pubblica nel termine di sette giorni dall’accensione del conto, ovvero, nel caso di utilizzazione di un conto preesistente, entro sette giorni dalla sua destinazione alla commessa pubblica e in ogni caso prima che venga effettuata un’operazione finanziaria relativa alla commessa cui viene dedicato.
Relativamente agli strumenti di pagamento, oltre ai bonifici, sono da considerare idonee le ricevute bancarie, anche nella forma elettronica (in questo caso è necessario che i codici siano inseriti fin dall’inizio della procedura elettronica dal beneficiario). Viceversa, il servizio di pagamento RID allo stato attuale non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità.
Gli elementi che consentono di ricostruire il flusso finanziario sono costituiti dai codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) che devono essere necessariamente inseriti negli strumenti di pagamento utilizzati dall’amministrazione appaltante e dai contraenti privati.
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24 dicembre 2010
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
LEGGE 17 DICEMBRE 2010, N. 217
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 .
Pubblicata in G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010 la L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza, tra le quali importanti disposizioni interpretative degli articoli 3 e 6 ed attuative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Le modifiche apportate agli artt. 6 e 7 del decreto-legge, inerenti la tracciabilità finanziaria, riguardano:
Le modifiche apportate agli artt. 6 e 7 del decreto-legge, inerenti la tracciabilità finanziaria, riguardano:
- I contratti stipulati precedentemente alla data del 07/09/2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti dovranno essere adeguati alle disposizioni sulla tracciabilità entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 187/2010 in oggetto, e non più entro il 07/03/2011 (180 giorni dall'entrata in vigore della L. 136/2010).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1374 del Codice civile, detti contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3, della L. 136/2010.
- Viene innalzato il limite per le spese giornaliere da 500 a 1500 euro. La Determinazione n. 8/2010 dell'AVCP ha chiarito che detta somma è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.
Inoltre è aggiunta la seguente previsione: «L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»
- Sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e di Poste italiane Spa, il CUP potrà essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
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TRACCIABILITÀ: PUBBLICATE ULTERIORI INDICAZIONI DELL’AVCP
Pubblicata la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 contenente “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”. L’atto fa seguito alla determinazione n. 8 adottata dall’Autorità lo scorso 18 novembre “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187”.
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