14 marzo 2011

VINCOLO CIMITERIALE - FASCIA DI RISPETTO (200 METRI)

L'articolo 338 T.U. Legge Sanitaria, (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166, ribadisce al primo comma la regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire nuovi edifici (siano essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri dal perimetro del cimitero.
Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo urbanistico posto con legge dello Stato e come tale è operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi (Cons. Stato sez V 27/08/1999 n 1006, Cass. pen. sez. III n 8553/1996, Cons. Stato n. 1185/2007).
Il relativo suolo ai fini dell'indennizzo espropriativo, anche se può avere un valore di mercato superiore a quello agricolo per effetto di possibili utilizzazioni diverse da quelle edificatorie, non è comunque suolo edificatorio (Cass. Sez un. civ. n .13596/1991, Cass. civ. sez. I n. 11669/2004, sez. III n. 4797/2006).
Tale fascia di rispetto può essere derogata in due ipotesi soltanto.
Secondo la prima, il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato purché non oltre il limite di 50 metri quando ricorrono anche alternativamente le due condizioni previste dalla norma, ossia quando non sia possibile provvedere altrimenti ovvero quando l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche, fiumi ecc.
In base alla seconda , la deroga è consentita allorché si deve dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie; in tali casi il Consiglio comunale può consentire previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di parcheggi, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8626

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27 febbraio 2011

VINCOLO AUTOSTRADALE, OPERE AMOVIBILI NON SANABILI

Il carattere assoluto del vincolo autostradale di cui alle disposizioni di legge relative al piano di nuove costruzioni stradali e autostradali prescinde dalle caratteristiche tecniche dell’opera. Le opere eventualmente realizzate in violazione del vincolo imposto non sono pertanto suscettibili di sanatoria.
Viene proposto ricorso al giudice amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di nulla osta ex art. 23 l.r. n. 37 del 1985.
In particolare, la ricorrente aveva inoltrato all’A.N.A.S. s.p.a. richiesta di nulla osta al fine di ottenere una concessione in sanatoria relativa ad un prefabbricato ubicato nella fascia di rispetto autostradale.
Il Tar Sicilia invitato a pronunciarsi sul ricorso introduttivo, ha richiamato le argomentazioni giuridiche esplicitate in altra pronuncia della medesima Sezione (Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 giugno 2009, n. 1070).
Il giudice amministrativo, ripercorrendo il filone normativo che regola la materia, ha stabilito alcuni punti fermi:
a. la normativa vigente della Regione Sicilia prevede che le costruzioni realizzate all’interno della fascia di rispetto stradale possano essere oggetto di sanatoria, a condizione che non siano pregiudizievoli per la sicurezza del traffico,
b. la normativa statale impone un vincolo di inedificabilità assoluta sulle fasce di rispetto autostradali, normativa che pertanto non tollera deroghe, né sanatorie;
c. la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, all’art. 41-septies dispone, inoltre, che l’edificazione approntata fuori dal centro abitato deve effettuarsi nel rispetto di distanze minime misurate dal ciglio della strada, distanze determinate con decreto ministeriale considerando la natura e la classificazione delle strade coinvolte;
d. la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in via ormai consolidata, ha confermato che le opere realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale successivamente alla imposizione del vincolo non sono suscettibili di sanatoria;
e. In particolare, poi, nel caso delle autostrade, il vincolo di inedificabilità è assoluto in quanto non è ammessa alcuna deroga alla distanza minima.
Alla luce di tali considerazioni introduttive, pertanto, a differenza di quanto stabilito in via generale per tutte le strade, il maggior rigore che caratterizza la disciplina delle fasce di rispetto autostradali non risponde solo ad esigenze di sicurezza del traffico e della incolumità delle persone.
Nelle ipotesi delle autostrade, infatti, sovvengono altre necessità legate soprattutto alla possibilità per il concessionario del tratto autostradale di eseguire lavori di manutenzione, di allestire impianti di cantieri, depositare materiali, ecc.
La presenza quindi di costruzioni all’interno della fascia di rispetto, costituirebbe un limite che ostacola il soddisfacimento di interessi pubblici, ritenuti maggiormente meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.
Nel caso di specie, la ricorrente basava le proprie motivazioni prevalentemente sulle caratteristiche fisiche e tecniche dell’opera.
Riteneva pertanto che il rigore normativo applicato alla materia de quo potesse essere in qualche modo derogato in caso di realizzazione di un “prefabbricato montato su ruote”.
Tuttavia, il giudice amministrativo ha sottolineato che il carattere evidentemente amovibile della costruzione non è giuridicamente rilevante ai fini di una deroga alla normativa applicabile, a causa della inidoneità delle caratteristiche tecniche dell’opera a superare sufficientemente le superiori esigenze pubbliche precedentemente spiegate.

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