14 ottobre 2011

DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE

Sulla G.U. n. 233 del 06/10/2011 è stato pubblicato il D.M. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, che reca disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma UNI EN 1317-5:2007+A1:2008, concernenti le barriere di sicurezza stradali. I possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi, e a decorrere dal 01/01/2011 i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati devono essere muniti di marcatura CE, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante/produttore/mandatario.
Le stazioni appaltanti, oltre alla citata documentazione, acquisiscono i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1 del decreto.
Nelle more dell'emanazione, prevista entro il 21/10/2012, dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui al D.M. 21/06/2004.
I dispositivi di ritenuta stradale sprovvisti di marcatura CE omologati fino al 31/12/2010 ai sensi del D.M. 21/06/2004, oppure quelli sottoposti con esito positivo alle prove d'urto prescritte dalle norme UNI EN 1317, i cui rapporti siano stati verificati ai sensi del D.M. 21/06/2004 da parte della stazione appaltante, possono essere utilizzati non oltre il 21/10/2012, purché immessi sul mercato entro il 31/12/2010, ovvero installati entro tale termine.

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19 dicembre 2010

MARCATURA CE DEI DISPOSITIVI DI RIDUZIONE DEL RUMORE DA TRAFFICO STRADALE


L'UNI/TR 11338:2009 "Acustica - Marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale", pubblicato a Dicembre 2009, per l'applicazione della marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 Aprile 1993 n° 246 "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione" (CPD), si applica a tutti i tipi di sistemi antirumore definiti dalla UNI 11160:2005 "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra". Quest'ultima Norma venne elaborata affinché vi si trovasse un riferimento unitario per quanto concerne i sistemi antirumore sia stradali sia ferroviari.
Per la marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale si applicano le procedure previste per il sistema di attestazione di conformità alla UNI EN 14388.

Il fabbricante è il Responsabile del rispetto dell'insieme degli obblighi connessi alla marcatura CE, che può avvalersi di un organismo esterno per la consulenza.
I dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale, possono presentarsi come:
• prodotti singoli (per esempio pannelli acustici);
• sistemi in kit (per esempio pannelli acustici + montanti + guarnizioni);
• possono essere omogenei o eterogenei;
• sistemi in kit omogenei (per esempio pannelli metallici + montanti + guarnizioni);
• sistemi in kit eterogenei (per esempio pannelli metallici + lastre in PMMA + cornice per lastre + montanti + guarnizioni) per ognuno dei quali sono necessarie specifiche modalità di marcatura.

Esistono cinque possibilità per la marcatura CE:
1. il fabbricante fabbrica un solo prodotto e lo mette sul mercato;
2. fabbrica tutte le parti di un sistema e mette tale sistema sul mercato;
3. fabbrica un elemento e un suo fornitore gli vende un secondo componente anche non marcato CE; il fabbricante mette l'insieme che costituisce un kit sul mercato e questo viene marcato CE;
4. fabbrica un solo elemento e acquista sul mercato gli altri componenti necessari per il suo sistema il fabbricante mette il kit sul mercato e sia le singole parti acquistate dal fornitore che il kit vengono marcate CE, perché disponibili alla vendita separatamente;
5. fabbrica ogni elemento individualmente e li mette separatamente sul mercato; ogni elemento individualmente viene marcato CE.


Si possono quindi avere tre tipi di produzione:
1. monoprodotto immesso sul mercato con marchio CE;
2. famiglie omogenee di prodotti: si può marcare CE un solo prodotto per ogni famiglia (quello con le prestazioni inferiori);
3. kit diversi: si producono vari tipi di kit ognuno dei quali deve essere marcato CE, rispettando le cinque opzioni precedenti.


L'Università di Bologna, in collaborazione con ACAI - Sezione antirumore (MI), Istituto Giordano (Bellaria, FC) e Modulo Uno (TO), ha predisposto una Guida pratica alla marcatura CE dei dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale (Guida pratica alla marcatura CE vr. 1.3 del 1 Aprile 2008)
Scarica l'articolo: M. Garai, G. Brero, La marcatura CE dei dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale, Strade & Autostrade, Anno XI n. 65, 263-266 (2007) (PDF, 2.84 MB)
L'Università di Bologna, su incarico ed in collaborazione con ANAS - Centro Sperimentale di Cesano (Roma), ha predisposto il disciplinare tecnico per i dispositivi di riduzione del rumore da traffico stradale.

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