15 gennaio 2012

PROCEDURA NEGOZIATA

Determinazione dell’AVCP n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 - 12 - 2011)
Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Aggiornate con la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 le indicazioni operative per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria già pubblicate con la Determinazione n. 2 nell’aprile scorso. L’atto si è reso necessario a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
L’innovazione principale è l’aumento da 500.000 ad un milione di euro della soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento. Le altre novità sono l’innalzamento della soglia per l’affidamento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni culturali, l’intervento sul regime generale della procedura negoziata (art. 56 e 57 del Codice), l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture.

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31 maggio 2011

LO SVOLGIMENTO DELLA GARA INFORMALE

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale, essendo il valore di riferimento inferiore alla soglia comunitaria, risulta applicabile l’articolo 122, comma 6, lett. d) del Codice, il quale stabilisce che, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 (secondo cui le stazioni appaltanti, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte) termine che, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.
Peraltro è opportuno rilevare come la gara informale, proprio perché procedura selettiva organizzata nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, debba essere sviluppata seguendo gli standard operativi comuni per lo svolgimento delle operazioni di gara.
L’articolo 57, comma 6, prevede che gli operatori economici selezionati vengano contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
La lettera di invito alla gara informale deve riportare i contenuti tipici del bando di cui all’articolo 64 e all’allegato IXA del Codice. La forma prescelta è rimessa alla stazione appaltante. Deve essere, fra l’altro, precisato, ove non specificato nell’avviso di costituzione dell’elenco, che verrà applicato il principio di rotazione (regolante la gestione dei futuri percorsi selettivi in forma derogatoria, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici) e che, pertanto, il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a gare con procedure in economia nell’arco di un certo periodo di tempo.
L’ individuazione delle imprese cui inviare le lettere di invito deve avvenire secondo i criteri generali stabiliti nella determina a contrarre o nell’eventuale avviso preventivo.
Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale, si ritiene che in ogni caso trovi applicazione il principio di cui all’articolo 86, comma 3 del Codice, con cui l’amministrazione può tutelarsi valutando la congruità di ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa; anche tale elemento va citato nella lettera di invito.
In termini operativi, la lettera di invito deve quindi contenere i seguenti elementi:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo;
b) i requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi che occorre possedere per partecipare alla gara; o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell’elenco;
c) le garanzie richieste;
d) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) nel caso del prezzo più basso, l’eventuale utilizzo dell’esclusione automatica; si rammenta che se la stazione appaltante intenda far ricorso a tale metodo, occorre invitare un numero di operatori economici che faccia presumere che le offerte ammesse saranno almeno dieci.
i) le modalità di comprova del possesso dei requisiti;
j) l'eventuale clausola che preveda di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
k) la misura delle penali;
l) la facoltà di applicare l’articolo 86, comma 3 del Codice;
m) l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento;
n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico (se predisposti).
Si rammenta inoltre che, coma già ricordato sopra, dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’articolo 122 si evince che va sempre assolto l’obbligo di pubblicità degli esiti della gara con le medesime modalità previste per l’eventuale avviso.
Inoltre, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali.
Infine, anche per le procedure negoziate, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Tuttavia, è possibile procedere all’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’articolo 11, comma 9 del Codice. Si segnala un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la violazione della clausola (e del principio) di standstill, ex articolo 11, comma 10 del Codice, in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto (cfr. TAR Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942).

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13 dicembre 2010

LE REGOLE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) limita il ricorso alla procedura negoziata, in particolare quella senza previa pubblicazione di un bando di gara, a situazioni ben definite che possono definirsi “eccezionali”.
Data la rilevanza dell’argomento l'Autorità ha predisposto un vademecum per l’affidamento di appalti sotto soglia con procedura negoziata, approfondendo gli aspetti di maggior rilievo, tra i quali:
- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare a presentare un’offerta
- il significato da attribuire all’espressione “indagine di mercato”
- la necessità o meno di motivare espressamente il ricorso alla procedura negoziata
- le forme di pubblicità da seguire per ampliare la possibilità di accesso alle commesse pubbliche.
Entro il 14 dicembre prossimo è possibile inviare osservazioni e/o segnalazioni di difficoltà applicative all’Autorità.

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02 dicembre 2010

AFFIDAMENTI CON PROCEDURA NEGOZIATA DELLA MANUTENZIONE STRADALE

Benché sia auspicabile una manutenzione stradale programmata, nella realtà è frequente che interventi di manutenzione stradale richiedano di essere eseguiti con tempestività, al fine di rimuovere situazioni di pericolo.
L’ art. 57, comma 2 lett. c) del Codice limita il ricorso alla procedura negoziata solo ai casi in cui l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, renda incompatibili i tempi necessari per l’attuazione di procedure ordinarie.
I tempi che si riscontrano tra lo svolgimento della gara e la consegna dei lavori, però si rivelano spesso tali da rendere palesemente incoerente la motivazione di urgenza addotta.
Inoltre, anche successivamente all’entrata in vigore del comma 7-bis dell’art. 122 del Codice (introdotto dall’art. 1, comma 10-quinquies, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162) la stazione appaltante non può esimersi dal motivare il ricorso alla procedura negoziata.
La disposizione richiamata ha sancito che “I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; …”.
E’ evidente come la norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 57 del D.lgs. 163/2006 per gli appalti sopra soglia, non richieda esplicitamente il verificarsi di particolari condizioni per l’applicabilità della procedura negoziata senza bando, se non quella dell’importo dei lavori inferiore a 500.000 euro.
Il richiamo al citato articolo 57, pertanto, appare riferito alla procedura prevista al comma 6 dello stesso articolo e non alle condizioni per l’applicabilità della procedura negoziata.
Tuttavia, si osserva come, in linea generale, la giurisprudenza si sia più volte pronunciata in merito alla necessità di una adeguata motivazione a supporto della decisione di adottare una procedura negoziata piuttosto che un’usuale procedura ad evidenza pubblica.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza n. 2803 del 9 giugno 2008 (con riferimento alla modifica operata dalla legge 166/2002, con l’introduzione della lettera 0a al comma 1 dell’art.24 della legge 109/94), sottolineando che la trattativa privata rappresenta un’eccezione ai principi di libera concorrenza e di pari condizione dei potenziali interessati, ha precisato che “il passaggio derogatorio da un metodo competitivo ad un metodo monopolistico come la trattativa privata, che per definizione è atto a restringere potenzialmente la cura di detti immanenti interessi, deve trovare e avere una manifesta ragione legittimante.”.
Analoga posizione è stata assunta dal TAR Lazio con la sentenza n. 1656 del 18 febbraio 2009, in cui viene ribadito che “l’obbligo motivazionale deve oggettivamente (quanto, con ogni evidenza, compiutamente) offrire l’indicazione dei pertinenti presupposti legittimanti: e, con essi, della presenza di un nesso di necessaria (quanto univoca) implicazione causale, tale da imporre (in presenza di condizioni che la stessa legge qualifica, delimitandone l’operatività alla misura “strettamente necessaria”, in termini di “estrema urgenza” e di “imprevedibilità”) il ricorso alla trattativa privata.”.
La procedura negoziata deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. A tal fine il Codice prescrive (art.57, comma 6, richiamato, per quanto attiene al procedimento, anche dal comma 7-bis dell’art. 122) l’affidamento previo invito a presentare offerta ad almeno 5 operatori economici, individuati, “sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”.
Particolare importanza assumono, pertanto, i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti (almeno 5) invitati a formulare offerta.
In generale non vengono indicati, oppure sono indicati in modo estremamente generico, i criteri di individuazione degli operatori da invitare alle singole procedure di gara, né vengono prestabilite particolari modalità, tali da assicurare ampia partecipazione degli operatori interessati e adeguata rotazione degli stessi.
L’Autorità, nella Segnalazione al Governo e al Parlamento del 16.06.2010, ha auspicato un intervento normativo al fine di individuare, in caso di procedura negoziata senza bando, specifici criteri di rotazione dei soggetti chiamati alla negoziazione dalle amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un elenco annualmente predisposto con apposito bando.
Ha ritenuto, inoltre, opportuno che sia richiamato, tra i principi elencati dall’art. 122, comma 7-bis, anche quello della pubblicità.
Altro elemento da evidenziare è la differenza dei ribassi medi praticati nelle procedure negoziate rispetto a quelli mediamente registrati nelle gare con procedure ordinarie, sebbene la differenza sia attenuata dal fatto che, sul dato relativo alle procedure negoziate incidono i ribassi, più elevati, praticati nel caso di affidamenti alla medesima impresa di ulteriori interventi alle medesime condizioni economiche dell’appalto precedentemente aggiudicato con procedura concorsuale.
Deliberazione AVCP 3/11/2010 n. 63

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