10 aprile 2012

GIUDIZIO DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA

 “La motivazione del giudizio di congruità dell’offerta economica non richiede un esame analitico delle voci esposte, dovendo lo stesso svolgersi con riguardo all’offerta nel suo complesso e, in un’ ottica di contemperamento con le esigenze di celere definizione della procedura di affidamento, anche attraverso un mero richiamo agli elementi offerti al riguardo dall’impresa concorrente nel contradditorio con la stazione appaltante.”
E' quanto enunciato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 460 del 31 gennaio 2012.

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05 febbraio 2012

LA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA


Si può convenire con l’appellante circa il fatto che la motivazione della stazione appaltante a sostegno del giudizio di congruità dell’offerta non è analitica. Nondimeno, giova evidenziare che pur a fronte della laconicità della motivazione espressa in sede di verifica l’aggiudicataria aveva comunque fornito precisi chiarimenti, reputando non attendibile il dato medio stabilito nella tabella ministeriale per la determinazione del costo orario, offrendo un parametro alternativo corroborato con dato statistico riferito alla propria realtà aziendale. Tanto appare sufficiente ai fini della giustificazione dell’offerta, tenuto conto del fatto che la motivazione del giudizio di congruità dell’offerta economica non richiede un esame analitico delle voci esposte, dovendo lo stesso svolgersi con riguardo all’offerta nel suo complesso e, in un’ ottica di contemperamento con le esigenze di celere definizione della procedura di affidamento, anche attraverso un mero richiamo agli elementi offerti al riguardo dall’impresa concorrente nel contradditorio con la stazione appaltante. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 460 del 31 gennaio 2012

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27 aprile 2011

IL MARGINE DI UTILE NELL’ESAME DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA

Il Consiglio di Stato (sez. V 28/1/2009 n. 466) si è pronunciato sui presupposti che devono essere alla base di una valutazione di congruità dell’offerta dopo che il Tar aveva ritenuto che l'utile dell'impresa non può ridursi ad una cifra meramente simbolica, non potendo darsi rilevanza all'interesse di eseguire un appalto con il solo fine di acquisire esperienza professionale e fatturato, in vista della partecipazione a future gare.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che la congruità dell’offerta, oltre che nei suoi singoli elementi, deve essere valutata globalmente, al fine di apprezzarne l'attendibilità complessiva, non essendo fondamentale la tenuità dell'utile che il concorrente si prefigge di conseguire, sempre che ci sia, però, un margine di utile, dal momento che elementi rilevanti sono, sia la certezza che l'offerta sia seria, nel senso che il concorrente non abbia intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, sia i vantaggi indiretti che l'appalto può procurare in termini di prestigio, di entità del fatturato e di prequalificazione per i successivi appalti.
I Giudici hanno quindi concluso che “la motivazione della Commissione, che si è limitata a definire “non congrua” l'offerta della ricorrente, risulta affetta da carenza di motivazione atteso che la marginalità dell'utile di impresa, pur se risultando da meri calcoli matematici, deve, pur sempre, essere esplicitamente contestata, in espressa applicazione dei criteri sopra evidenziati, al fine di poter verificare le eventuali giustificazioni, che potrebbero dimostrare il bilanciamento tra l'utile esiguo e i vantaggi derivanti, all'impresa, dall’aggiudicazione e dallo svolgimento del servizio.”

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