04 marzo 2012

APPALTI DI SERVIZI: CRITERIO DI CORRISPONDENZA TRA QUOTA DI QUALIFICAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE


La Sezione terza del CdS ha preso in più occasioni posizione in ordine alla dibattuta questione concernente il criterio di corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi (v. sentenze 11.5.2011 n. 2804 e 15.7.2011 n. 4323 cui si fa il più ampio rinvio). 
Il Consiglio di Stato, Sezione terza, con sentenzanumero 793 del 16 febbraio 2012, ha riaffermato il principio, nel senso, quindi, di richiedere che le quote di partecipazione all’ATI e le parti del servizio da eseguire siano indicate già in sede di offerta, anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera d’invito, e che la singola impresa componente dell’ATI abbia la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione. 
Dalla mancata osservanza di tale obbligo – che discende dall’art. 37, commi 4 e 13, del Codice dei contratti e che trova applicazione anche ai raggruppamenti di tipo orizzontale - deriva la conseguenza che l’offerta contrattuale, che provenga da un’associazione di più imprese in termini che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è inammissibile, perché comporta l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso. 

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26 febbraio 2012

LE FUNZIONI DI RUP PER I CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI


L’art. 272 del Regolamento per i contratti di forniture e servizi, assegna al responsabile del procedimento la cura e la vigilanza delle fasi in cui si articola ogni singolo intervento. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento contestualmente alla decisione di realizzare l’intervento, ovvero nella fase di predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, ove presente. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento svolge funzioni propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto pubblico: di programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi, di esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. La fase di avvio, monitoraggio e informativa è disciplinata nella Parte IV, Titolo I, artt. 271, 272, 273, del Regolamento; la fase di esecuzione, collaudo, verifica nella Parte IV, Titolo III, capo I e II, artt. 297-311, del Regolamento.
L’art. 272, comma 5, del Regolamento ammette il responsabile del procedimento allo svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In caso di cumulo delle funzioni, il responsabile del procedimento svolge le seguenti attività (Parte IV, Titolo III, Capo I e II, artt. 297-325, del Regolamento):
• coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
• verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia della regolare esecuzione del contratto;
• redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell’esecuzione del contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l’appaltatore, ove previsto dal capitolato speciale;
• gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
• ordine di sospensione dell’esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze speciali, come la necessità di procedere a varianti ex art. 311;
• redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
• emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
• disposizione di varianti nei casi di cui all’art. 311, previa approvazione da parte della stazione appaltante;
• collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni (o diverso termine stabilito dall’ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al prolungamento delle operazioni;
• emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;
• per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell’attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.
Non è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti: in ogni caso, per interventi di importo superiore a 500 mila euro; per interventi di particolare importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso.

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27 novembre 2011

SOGLIA A 40.000 EURO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE


Pareredell’AVCP n. 22/2011 del 16/10/2011 circa il mancato coordinamento tra il disposto dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice) e l'art. 267 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di attuazione del Codice, di seguito Regolamento) venutosi a creare a seguito delle modifiche cui i due summenzionati articoli sono stati sottoposti dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.
L'art. 125, comma 11, (rubricato "Lavori, servizi e forniture in economia") prevede oggi che "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.". All'interno di tale disposizione normativa la soglia, originariamente prevista in euro 20.000, è stata aumentata ad euro 40.000.
Per quanto riguarda l'art. 267, comma 10, del d.P.R. n. 207 (rubricato "Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro") tale disposizione prevede attualmente che "I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo.".
Appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all'art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.
Tale affermazione sembra inoltre confermata dalla circostanza per cui il legislatore - modificando l'originaria formulazione del comma 10 dell'art. 267 ("I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo") andando ad eliminare proprio il riferimento proprio al "secondo periodo" del comma 11 dell'art. 125 - sembra aver inteso ricomprendere i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel più ampio ambito, e nella relativa disciplina, di cui all'art. 125, comma 11, del Codice. In altri termini, pur non essendo stato effettuato un sufficiente coordinamento tra normativa vigente e precedente testo, il legislatore sembra intenzionato, con le modifiche introdotte all'art. 267, comma 10, ad assoggettare - tramite un rinvio più ampio rispetto alla versione precedente dello stesso articolo – l'intero ambito dei servizi di cui all'art. 252 (Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) alla disciplina prevista dall'art. 125 comma 11.
Ad una conclusione analoga sembra peraltro essere pervenuto anche il Servizio Studi del Senato che, nell'ambito del scheda di lettura del Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I, con specifico riguardo alla variazione degli importi riguardanti le soglie di cui all'art. 125 del Codice, espressamente evidenzia come "La Camera dei deputati (em. 4.171) ha inserito una lettera m-bis) volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall'articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l'articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell'articolo 125.". 

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05 luglio 2011

GUIDA PRATICA PER I CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE – 3°volume

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, Dipartimento per le Politiche di Gestione e di sviluppo delle Risorse umane, ha pubblicato online il terzo volume della Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture che costituisce, unitamente al primo ed il secondo il primo manuale operativo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPCM 9 dicembre 2002 sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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17 gennaio 2011

GUIDA PRATICA PER I CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE




"Il mercato degli appalti", primo volume della collana ''Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari'', è disponibile on line sul sito del Governo.
Il volume recepisce le più recenti disposizioni normative e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia di Contratti Pubblici. Elaborato da un gruppo di docenti ed esperti, costituisce il primo manuale operativo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002 sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Guida si pone, quindi, come materiale didattico e come strumento da utilizzare nella pratica d’ufficio seguendo i riferimenti al nutrito quadro interpretativo giurisprudenziale e ad una ricercata casistica che ne accentua il connotato di manuale operativo.
La stesura del volume è precedente all'approvazione del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti da parte del Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2010.

È disponibile on line anche il 2° volume della guida "L’evidenza pubblica", che riguarda:

Capitolo I - L’indizione della gara: conoscenza e pubblicità
Capitolo II - La partecipazione alla gara
Capitolo III - Le operazioni di gara: la scelta del miglior offerente
Capitolo IV - La negoziazione in luogo della gara: le diverse ipotesi
Capitolo V - Gli obblighi di informazione dei concorrenti

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