In
relazione all’esecuzione di lavori su strade statali da parte
di ANAS, l’AVCP è intervenuta con due deliberazioni in merito alla gestione dei
contratti stipulati con il Contraente generale con particolare riferimento alle
varianti ed alle riserve.
Le
deliberazioni sono:
Con
riferimento alle criticità registratesi in corso d’opera, ed, in particolare al
problema delle interferenze, si osserva che, con i richiamati D.lgs. n.
190/2002 e 189/2005 (quest’ultimo, successivo all’appalto dell’intervento
oggetto di ispezione, ha reso più puntuali le disposizioni), recepiti nel
D.lgs. n. 163/2006, sono state fornite prescrizioni finalizzate ad evitare le
criticità connesse alle interferenze con opere esistenti o in corso di
realizzazione.
All’attualità,
l’art. 170 del Codice, dispone che il soggetto aggiudicatore rimetta agli enti
gestori delle interferenze già note e prevedibili il progetto preliminare,
ponendo in capo a questi l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate e di collaborare con
il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo delle opere pertinenti, nonché di dare
corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria
competenza.
E’, inoltre, obbligo per i gestori di servizi pubblici e di infrastrutture
destinate al pubblico servizio rispettare il programma di risoluzione delle
interferenze (che deve corredare il progetto definitivo), nonché di risarcire i
danni subiti dal soggetto aggiudicatore, nel caso di mancato rispetto del
programma o di mancata segnalazione delle interferenze.
L’art.
172 stabilisce puntualmente gli oneri dei gestori delle interferenze, sia in
termini di collaborazione da fornire che di tempi nei quali la stessa deve
essere espletata, tempi comunque rispettosi del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo.
Per
quanto attiene alle problematiche di ordine archeologico, con riferimento a
quanto verificatosi nel Megalotto 2, si rileva come le indagini disposte dalla
competente Soprintendenza siano state ripetutamente modificate e adeguate in
corso d’opera, sia in relazione alle risultanze delle indagini e dei
ritrovamenti effettuati, sia per effetto delle valutazioni e conseguenti
indicazioni dei soggetti preposti; se è certamente importante assicurare la
tutela di eventuali testimonianze archeologiche, non può non porsi in rilievo
come gli oneri economici derivanti da una definizione e attuazione delle
indagini in corso d’opera siano stati rilevanti.
Anche
per le criticità riconducibili a tale circostanza, si ritiene che un puntuale
svolgimento preventivo delle indagini, nei termini attualmente previsti dagli
art. 95 e 96 del D.lgs. n.163/2006, dovrebbe evitare in larga parte i maggiori
oneri verificatisi nel caso oggetto di ispezione.
Per quanto attiene alle problematiche di ordine geologico, in particolare a
comportamenti del terreno attraversato dalle numerose gallerie non del tutto
rispondenti a quanto ipotizzato in sede progettuale, queste hanno comportato
maggiori oneri sia in relazione alla necessità di introdurre varianti, sia in
relazione a richieste risarcitorie del Contraente generale per i maggiori oneri
conseguenti all’anomalo andamento del cantiere.
Relativamente alle modifiche introdotte successivamente alla gara, si osserva
che il Capitolato speciale di affidamento (art. 6) precisa, con riferimento
alla redazione del progetto esecutivo, che “resteranno a totale carico del
contraente generale tutte le varianti necessarie ad emendare i vizi o ad
integrare le omissioni o le carenze del progetto definitivo, così come
verificato ed eventualmente modificato dal contraente generale in sede di gara”;
la disposizione esclude, pertanto che il contraente generale possa avvalersi di
eventuali errori o omissioni del progetto, non solo riconducibili a quello
esecutivo dallo stesso redatto, ma anche a quello definitivo posto in gara.
Al riguardo, si ritiene che la complessità e vastità dell’intervento nonché la
specificità di talune opere, quali le gallerie, possano effettivamente
comportare la necessità di modifiche agli interventi previsti in sede di
progetto, senza che ciò costituisca una evidente omissione progettuale; ciò con
particolare riferimento alle indagini geologiche effettuate per la redazione
del progetto.
La questione relativa al contenzioso sviluppatosi in corso d’opera appare
meritevole di particolare attenzione, sia in relazione alla valutazione
dell’effettivo impatto che le circostanze verificatesi possono aver determinato
sull’esecuzione dei lavori, sia in relazione all’ammissibilità, in generale, di
talune riserve nel caso di affidamento a contraente generale.
Si riscontra, al riguardo, come le modalità con cui sono state avanzate ed
esaminate le riserve, siano state sostanzialmente simili a quelle di un appalto
ordinario; l’affidamento a contraente generale dovrebbe presupporre, invece,
valutazioni particolari, stante la più ampia libertà e responsabilità
organizzativa posta in capo al soggetto affidatario rispetto a quella di un
appalto tradizionale, in quanto oggetto dell’affidamento è la “realizzazione
con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o
in parte dopo l’ultimazione dei lavori” (art. 9 del D.lgs. 190/2002 vigente
all’epoca dell’appalto e così ripreso dall’art. 176 del D.lgs. n. 163/2006).
E’
rimesso, pertanto, al contraente generale un obbligo di risultato; ha, tra
l’altro, il compito di redigere il progetto esecutivo, verificando il
definitivo redatto dal committente, redigere le eventuali varianti che si
dovessero rendere necessarie in corso d’opera e curare direttamente rapporti
con enti terzi, quali i gestori delle interferenze.
Si
ritiene, comunque, che le particolari condizioni che connotano il contratto di
contraente generale, richiedendo allo stesso di porre in atto misure adeguate
per superare le criticità che si evidenziano in corso d’opera, presuppongono
che lo stesso, in relazione alle medesime criticità, possa adeguatamente
riorganizzare le proprie attività di cantiere, nell’ambito del vasto
intervento, evitando, per quanto possibile la diseconomica utilizzazione di
manodopera e mezzi. In sostanza, i maggiori oneri dovrebbero derivare esclusivamente da circostanze
del tutto imprevedibili, tali da non consentire una riprogrammazione delle attività
contestuale alle stesse, ed il calcolo degli stessi dovrebbe essere limitato ai
tempi strettamente necessari a consentire l’attivazione di adeguati correttivi
nell’impiego delle risorse e non all’intera durata dell’impedimento.
Inoltre,
è evidente come debbano essere evitate valutazioni del tutto teoriche, sulla
base di dati tabellari circa l’impiego della manodopera e mezzi nelle
lavorazioni che costituiscono l’intervento.
Appare necessario, pertanto:
·
il
riferimento a dati concreti e documentati circa le risorse effettivamente
impiegate dal contraente generale nelle lavorazioni oggetto delle riserve;
·
un
attento controllo, da parte della direzione lavori e dell’alta sorveglianza,
relativamente alla stretta attinenza tra circostanze imprevedibili verificatesi
in corso d’opera e gli impedimenti lamentati;
·
una
verifica dell’adeguatezza e tempestività delle misure intraprese dal contraente
generale, al fine di superare le circostanze impeditive o dirottare manodopera
e mezzi più proficuamente su altre lavorazioni.
E’
evidente il rischio, in assenza di tali controlli e verifiche, di imputazione
al committente di oneri puramente teorici o connessi ad eventuali
diseconomicità derivanti da carenze organizzative del contraente generale, che
impediscono allo stesso di raggiungere la produttività programmata.
Per quanto attiene alla fase di esecuzione degli interventi, rilevato come le
richieste risarcitorie avanzate dal contraente generale siano collegate
principalmente alla ridotta produttività, invita l’ANAS e, tramite questa, i
soggetti coinvolti nella definizione del contenzioso (Direttore dei lavori,
Responsabile del procedimento, Collaudatori, Componenti di commissioni ex art.
240 del D.lgs. n.163/2006) ad adottare, nell’esame delle riserve, opportune cautele
che evitino il rischio di imputazione al committente di oneri puramente teorici
o riconducibili a carenze organizzative dello stesso contraente generale; in
particolare invita a circoscrivere adeguatamente l’accoglimento delle richieste
risarcitorie a casi eccezionali, limitatamente alle misure e ai tempi
strettamente necessari alla riorganizzazione dell’attività da parte
dell’appaltatore e ai costi dallo stesso effettivamente sostenuti e
documentati.
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